Ennesima sentenza per quanto riguarda il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie. Stavolta però, ad andare contro l’ordinanza ministeriale, nello specifico quella del 2018, è il Tar Lazio, che ha ribadito come il servizio nelle scuole statali e paritarie sia da considerarsi identico.
Annullata l’ordinanza del 2018
I giudici del Tar Lazio, pertanto, hanno annullato l’Ordinanza ministeriale n. 207/2018 sulla mobilità docenti del 2018, nella parte in cui omette di valutare il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie, riportano gli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti.
Secondo il Tribunale amministrativo, non vi è alcuna differenza tra le scuole statali e le scuole paritarie in quanto entrambe svolgono un servizio pubblico, essendovi una piena omogeneità tra il servizio svolto nelle scuole pubbliche e quello svolto nelle scuole private.
Ne consegue che le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente dovranno così essere rispettate, rivedendo i punteggi dei docenti che non hanno visto il conteggio degli anni da precari nelle scuole paritarie.
Ciò vuol dire che a questi insegnanti bisogna attribuire tre punti per ogni anno di servizio svolto nelle scuole paritarie prima del contratto a tempo indeterminato.
Serve una direzione univoca sul servizio pre-ruolo nelle paritarie
A questo punto punto, la domanda sorge spontanea: anche la prossima ordinanza ministeriale sulla mobilità 2019 presenterà tale “assenza”?
Ogni anno decine e decine di Tribunali del Lavoro danno ragione ai docenti, che lamentano un punteggio mancante che potrebbe aiutarli nelle domande di trasferimento.
C’è anche la questione della ricostruzione della carriera, che vede un percorso piuttosto simile, ovvero gli anni pre-ruolo nelle scuole paritarie non vengono conteggiati ai fini della ricostruzione.
Eppure, i docenti iniziano spesso proprio dalle scuole paritarie la propria carriera, svolgono un servizio a tutti gli effetti uguale a quello delle scuole statali.
Ricordiamo che le scuole paritarie, sono riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000, che sancisce come, pur rientrando nel comparto delle scuole non statali, assolvono ugualmente un servizio di istruzione pubblica e rientrano nell’equipollenza generalmente riconosciuta come servizio pubblico.