Categorie: Personale

Mobilità, il trasferimento su stessa tipologia di posto precede quello su posti diversi

Rispondiamo alla seguente domanda: “Sono una docente titolare su posto comune ed ho titolo su sostegno. Come funziona il passaggio su sostegno?”.

La docente ci chiede se per una tale mobilità si può parlare di passaggio di ruolo o di semplice trasferimento, ci chiede anche se all’interno della scuola in cui è titolare su posto normale, ha una sorta di precedenza per passare su posto di sostegno.

Chiariamo che il titolare di classe di concorso su posto normale della scuola secondaria di II grado che richiede, nella domanda di mobilità territoriale, anche o soltanto la tipologia di posto su sostegno per la stessa secondaria di II grado, lo potrà fare alla sezione scelta tipo posto. Infatti al punto 36 di tale sezione potrà scegliere l’ordine di gradimento del Tipo posto da considerare per il trasferimento, quindi potrà ordinare la sua scelta su POSTO NORMALE o su POSTO DI SOSTEGNO. Ovviamente potrà scegliere anche solo una delle due opzioni possibili indicandola in tal caso con il numero 1. Quindi in tale caso si tratta di trasferimento e non passaggio di ruolo.

 

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Invece se per esempio il titolare di classe di concorso della secondaria di II grado chiedesse di passare su sostegno per la scuola secondaria di I grado sempre alla sezione scelta tipo posto, al punto 27 potrà scegliere l’ordine di gradimento suddetto e al punto successivo Ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del trasferimento (contratto mobilità, art. 26, comma 1), ovvero SOSTEGNO PSICOFISICO, SOSTEGNO UDITO, SOSTEGNO VISTA. In tal caso si tratta di passaggio di ruolo e non di trasferimento.

La docente che ci ha posto la domanda è una docente titolare di musica alla scuola secondaria di primo grado, che vorrebbe chiedere passaggio su sostegno sempre alla scuola secondaria di primo grado. In tal caso si tratta di trasferimento con scelta tipo di posto su sostegno.

È utile sapere che questa tipologia di trasferimento è disciplinata nell’allegato 1 dell’effettuazione dei movimenti provinciali al n.14, ovvero al trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza; movimento che accade successivamente al n.13 che prevede il trasferimento a domanda nella provincia di titolarità per la stessa tipologia di posto o classe di concorso.

Infine per rispondere all’altra richiesta fatta dalla docente, diciamo che non esiste alcuna precedenza per chi è titolare su posto comune in una scuola e volesse trasferirsi all’interno della stessa scuola su posto di sostegno nello stesso ordine di scuola.

Lucio Ficara

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