Con ordinanza collegiale del 27 gennaio scorso, il Tribunale di Napoli ha disposto il rientro in Sicilia di una docente reputando errato il meccanismo con cui il Miur ha condotto le operazioni di mobilità territoriale per l’anno scolastico 2016/17.
In un primo momento il Giudice del lavoro aveva ritenuto di non accogliere l’istanza cautelare formulata dalle docente, sul presupposto – rivelatosi errato – che sulla materia non sussista del tutto la giurisdizione del giudice ordinario e che, in ogni caso, debba esserci analogia tra il meccanismo di reclutamento straordinario di cui alla L. 107/2015 e la procedura di mobilità.
In sede di reclamo, il Tribunale di Napoli ha ribaltato la tesi espressa dal primo giudice, condividendo in pieno le argomentazioni difensive svolte nell’interesse della docente dall’avvocato catanese Salvatore Spataro.
Il Collegio partenopeo, recependo i motivi di reclamo, ha in primo luogo riaffermato la giurisdizione del giudice ordinario in materia, trattandosi di questione relativa a diritto soggettivo leso all’interno del rapporto lavorativo, nel merito, poi, ha ribaltato la tesi del primo giudice che faceva leva sulla non centralità del criterio del punteggio in materia di mobilità.
Invero, come sostenuto dal difensore della docente avvocato Spataro, tale ipotesi è estranea al quadro normativo di riferimento, non potendosi ipotizzare alcuna analogia fra le regole del piano assunzionale straordinario e la mobilità, proprio perché il comma 108 ed i commi 100 e 101 dell’articolo uno della legge 107/2015 regolano discipline diverse ed il primo non può essere accostato ai secondi che costituiscono norme espressamente dettate e valevoli per la diversa fase di assunzione, attuata per l’anno scolastico 2015/16 ed ormai superata.
Di conseguenza, per evitare i risultati paradossali di docenti con minor punteggio ed appartenenti alla stessa fase di mobilità trasferiti in ambiti prescelti dagli interessati con maggior punteggio, l’unica soluzione rispettosa del punteggio, che equivale al merito nella procedura di mobilità, è quella di creare graduatorie distinte per ambiti all’interno delle quali assegnare i trasferimenti per punteggio.
In particolare, l’ordinanza in commento ha ribadito che, come chiaramente previsto dal CCNI, l’ordine di graduatoria è attuato in base al punteggio più alto e, a parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
Alla luce di detti criteri, la graduatoria dev’essere elaborata dalla Amministrazione con riguardo non solo a ciascuna delle operazioni, ma altresì “per ciascuna preferenza”, dovendosi redigere, pertanto, tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse in ciascuna di esse, poi, il punteggio più alto radica il diritto all’esame dell’istanza in posizione migliore rispetto agli altri aspiranti al medesimo ambito territoriale: ciò nel rispetto dell’ordine delle preferenze espresso in ogni domanda.
La conseguenza è, secondo il Tribunale di Napoli, che l’esame delle istanze di chi ha minor punteggio è posposto all’esito del soddisfacimento, nella misura più ampia possibile (appunto nel rispetto dell’ordine di preferenza) della richiesta di chi ha il più alto punteggio.
Si tratta di una pronuncia particolarmente interessante nel panorama giurisprudenziale che si sta formando in materia ed interviene in un momento topico, quando cioè il Governo e le organizzazioni sindacali stanno discutendo sulle regole della nuova mobilità per il prossimo anno scolastico.
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