Con una recente sentenza del 10 dicembre scorso, accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Dino Caudullo, il Tribunale di Torino è intervenuto sul tema del vincolo quinquennale per i docenti immessi in ruolo con decorrenza dall’anno scolastico 2020/2021, precisando che oltre alle deroghe espressamente previste dal Testo unico della scuola, trova applicazione anche un’altra ipotesi di deroga al vincolo.
Il nuovo comma 3 dell’art. 399 del D. Lvo 297/94 prevede che i docenti immessi in ruolo a partire dall’a.s. 2020/2021, a prescindere dalla graduatoria dalla quale vengono individuati, possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità.
L’art. 399 del TU della Scuola fa tuttavia salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero, nonché i casi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n.104/92, purché le condizioni di disabilità siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento.
Quindi, affinché i docenti neo immessi in ruolo possano superare il vincolo e partecipare alle operazioni di mobilità, la condizione di disabilità – personale o del congiunto – dev’essere sorta in epoca successiva alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, se si è stati assunti da concorso, oppure in epoca successiva all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, qualora si è stati assunti tramite le Gae.
Nonostante il vincolo previsto dalla legge, una docente immessa in ruolo con decorrenza 1° settembre 2020, e quindi vincolata per un quinquennio nella sede di prima assegnazione, chiedeva di partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale, invocando l’applicazione della normativa di favore prevista per il caso di ricongiungimento al coniuge militare trasferito d’autorità, di cui all’art. 17 della Legge 266/1999.
L’amministrazione scolastica tuttavia negava alla docente la possibilità di partecipare alle operazioni, richiamando il vincolo quinquennale previsto dal nuovo comma 3 dell’art. 399 del D. Lvo 297/94, ed escludendo la possibilità di deroga per il caso di ricongiungimento al coniuge militare trasferito d’autorità, in quanto non espressamente prevista questa tra le ipotesi di deroga contemplate dall’art. 399.
L’art.17 della legge 266/1999 prevede che il coniuge del militare trasferito d’autorità ha diritto ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.
Secondo la giurisprudenza il ricongiungimento è diretto a rendere effettivo il diritto all’unità della famiglia che, come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale, si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana.
Detta norma si configura quindi quale disposizione di legge speciale rispetto alle norme di carattere generale con esse eventualmente contrastanti.
Con la sentenza del 10.12.2021, nell’accogliere il ricorso della docente assistita dall’avvocato Dino Caudullo, il Tribunale di Torino ha evidenziato che l’armonizzazione tra le due norme, quella di cui all’art.399 del T.U. della Scuola e quella di cui all’art.17 della L.266/99, e cioè due disposizioni aventi la stessa forza di legge, è data dalla contrattazione collettiva.
Il CCNI sulla mobilità per il triennio 2019-2021, all’articolo 13, dispone infatti che il personale scolastico coniuge convivente del personale di militare che si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 17 legge 266 del ‘99 ha titolo, nelle operazioni che riguardano i trasferimenti, alla precedenza, a determinate condizioni “formali” (circa la modalità di redazione della domanda).
Non vi è alcun riferimento alla norma sul vincolo quinquennale dalla prima assegnazione, dunque il diritto, già attribuito dall’art. 17 della Legge 266/99, deve intendersi riferito al coniuge convivente del militare trasferito d’autorità, che può pertanto chiedere il trasferimento in deroga al vincolo medesimo.
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