Quando si parla di mobilità del personale scolastico, sappiamo che a regolare le operazioni è una contrattazione collettiva specifica, che indica le modalità e i termini dei trasferimenti.
Arriva però dal Tribunale di Lanciano una sentenza piuttosto innovativa, che potrebbe anche fare giurisprudenza.
Infatti, come riporta DirittoScolastico.it, il caso nasceva dalla domanda di una educatrice assunta a tempo indeterminato come istitutrice nei convitti scolastici che in possesso di abilitazione aveva insegnato per svariati anni una disciplina tecnica nell’istituto alberghiero, la cui graduatoria era da tempo esaurita.
L’educatrice aveva richiesto- come espressamente previsto dall’art. 3 del CCNI sulla mobilità del comparto scuola – il passaggio di ruolo per tale profilo, essendosi liberato un posto per tale disciplina.
Tuttavia, la sua domanda non è stata accettata, nonostante il posto fosse rimasto libero e disponibile a causa della disposizione del CCNI sulla mobilità 2016, che sanciva che i passaggi di ruolo vengono effettuati “sulla metà del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale”.
In parole povere, il passaggio di ruolo sarebbe stato possibile solo in presenza di ben 4 posti vacanti (la metà del 50% delle disponibilità), circostanza praticamente impossibile, data la natura della materia e l’esiguità del numero delle cattedre nella provincia.
Di conseguenza ecco servito il paradosso: una cattedra vacante e disponibile per diversi anni che non può essere assegnata all’unica aspirante a causa del CCNI che consentiva la mobilità professionale solo sul 25% delle disponibilità.
Ed è qui che la sentenza del giudice di Lanciano interviene, evidenziando la disposizione contenuta nell’art. 470 del D. Lgs. n. 297/1994 (c.d. “Testo Unico della Scuola), che- proprio in relazione alla mobilità professionale – prevede: “specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.
Pertanto, il giudice ha constatato che, posta la validità delle regole del CCNI mobilità, la disposizione in esame fissa dei limiti invalicabili, quali appunto “quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi”.
Tribunale Di Lanciano Sentenza N. 167 2017 Del 24.07.2017
Mentre proseguono le proteste delle opposizioni e di movimenti e comitati contro le diverse misure…
Flavio Briatore, ospite del podcast di Fabio Rovazzi e di Marco Mazzoli, 2046, ha affrontato vari…
Il governo nel presentare il decreto n° 71 del 30 maggio 2024 alla camera, nel…
Nel 2020, un docente di un istituto di Pescara aveva lanciato un allarme infondato circa…
Primo giorno di “scuola” a Strasburgo, dove a tre mesi dall'ultima volta, il Parlamento europeo…
Con l’Autonomia Differenziata, voluta da un governo “espressione palese di una forma di capitalismo affaristico…