La toppa riparativa dell’ipotesi del contratto di mobilità che darà l’opportunità per il 2016/2017 ad alcuni docenti di trasferirsi su scuola, è un provvedimento che ha la durata temporale di un solo anno.
Infatti già dal prossimo anno scolastico per i trienni successivi, la mobilità si farà esclusivamente su ambiti e tra ambiti.
In buona sostanza la legge 107/2015, troverà la sua massima applicazione a partire dal 2017/2018, con la mobilità esclusivamente su ambiti e, a sentire le dichiarazioni politiche del Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini e del sottosegretario Davide Faraone, con la piena applicazione della chiamata diretta dei docenti da parte dei dirigenti scolastici.
A proposito di ambiti territoriali, è bene ricordare che nella legge 107/2015 è vigente il comma 73, in cui è chiaramente specificato che il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali e che dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
Invece, a proposito di chiamata diretta è bene ricordare il comma 79, in cui si specifica che il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi.
Bisogna chiarire che è stato più volte specificato, anche dai sindacati più ostili alla legge 107/2015, che per come è stata scritta la Buona Scuola e per come stanno per essere scritte le leggi delega sulla riforma degli organi collegiali e sulla riscrittura del testo unico, non solo, in futuro la mobilità si svolgerà tra ambiti, ma il DS avrà l’assoluto potere di assegnare i docenti alle classe e anche su i posti.
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Infatti in una nota del Miur del dicembre 2015 a firma capo dipartimento Dott.ssa Rosa De Pasquale, si spiega che l’utilizzo degli strumenti della flessibilità didattica, già previsto con il DPR 275/99, trova un rinnovato impulso con il comma 3 della legge 107/2015. Il capo dipartimento del Miur parla di forme organizzative flessibili quali il potenziamento del tempo scolastico, oltre i modelli e i quadri orari, sempre nei limiti della dotazione organica dell’autonomia.
Nella nota ministeriale si specifica che grazie alle quote di autonomia e agli spazi di flessibilità, la gestione del personale non sarà più vincolata alla rigidità degli organici di diritto e poi a quelli di fatto. Questo significa una cosa sola, che i un dirigente scolastico potrà decidere, nel rispetto dei criteri indicati dal Consiglio d’Istituto, sul come assegnare un docente alle classi o all’organico di potenziamento.
Per fare un esempio specifico che renda l’idea, un dirigente scolastico, nel rispetto delle norme contrattuali e legislative, potrebbe decidere di assegnare un docente di ruolo, anche con una certa anzianità di servizio nella scuola, nelle classi per un certo numero di ore e farlo completare per l’orario cattedra con un progetto di sportello didattico. Allo stesso tempo potrebbe incaricare un docente scelto dall’ambito territoriale ad entrare nelle classi per l’intero orario cattedra.
Con la legge delega sulla riforma degli organi collegiali, il potere monocratico del dirigente scolastico, è intenzione convinta del legislatore, supererà alcune prerogative di potere collegiale ancora oggi vigenti.
Bisogna sapere che gli accordi sull’ipotesi contrattuale di mobilità ha una durata molto breve, ma ben presto salirà in cattedra la legge 107/2015 con tutte la sua azione dirompente.
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