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Mobilità infanzia, primaria e secondaria I grado: è richiedibile un’altra provincia oltre a quella di titolarità

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Quanto stiamo dicendo, vale ovviamente soltanto per chi è libero dal blocco quinquennale interprovinciale. Il blocco suddetto nella mobilità per i docenti per traferirsi in altra provincia rispetto quella di titolarità, è imposto dalla legge n. 106/2011, art. 9 c. 21, si applica solo ai neo assunti con decorrenza giuridica 1 settembre 2011. I neo assunti con decorrenza giuridica 1 settembre 2010 dovranno rispettare il precedente blocco triennale previsto dalla legge n. 124/1999. Per essere più chiari, entriamo nel dettaglio e facciamo una differenziazione tra scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e invece le scuole secondarie di secondo grado.
Chi è titolare nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado ed è libero da blocchi quinquennali o triennali, può, con una domanda chiedere scuole della provincia di titolarità e con una seconda domanda e quindi compilando un secondo modulo on line, richiedere anche scuole di un’unica provincia diversa da quella di titolarità.
Chi invece è titolare nelle scuole secondarie di secondo grado ed è sempre svincolato dai blocchi quinquennali o triennali, può chiedere sia sedi della provincia di titolarità che scuole di altre province, fino a un massimo di 15 preferenze anche di diverse province, ma sempre fino ad un massimo di 15. Quindi per l’istruzione di secondo grado non è necessario presentare una diversa domanda, come è dovuto per le scuole d’infanzia, primarie e secondarie primo grado, per chiedere di essere trasferiti su sedi sia della propria che di altre province.
Quindi si richiede tutto nella stessa istanza on line, ricordando che le preferenze per scuole di altre province prevalgono solo se indicate per prime nell’ordine scelto.