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Mobilità inidonei per motivi di salute

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Con nota ministeriale prot. n. 231/Dip/U02 del 24 gennaio 2003 sono state rese note alcune istruzioni e indicazioni ai Direttori generali regionali in merito al personale docente e non docente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute.

La sintetizziamo:

Personale docente

In ottemperanza dell’art. 35, comma 5, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003) saranno prorogate, tempestivamente, accertamenti presso le apposite Commissioni mediche operanti nei Dipartimenti provinciali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il personale docente che chiede di essere collocato  fuori ruolo o utilizzato in altri compiti.

Una volta effettuate le visite collegiali, qualora il docente sia dichiarato idoneo all’insegnamento, dovrà disporsi l’immediata cessazione dal collocamento fuori ruolo assegnandogli una sede provvisoria di servizio e, con decorrenza dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo, la sede di titolarità secondo le norme del C.C.D.N. sulla mobilità.

Se, invece, la commissione medica dovesse confermare l’inidoneità alla funzione docente e l’inidoneità ai compiti attualmente svolti, non dovrà essere adottato alcun provvedimento, rimanendo valido il contratto di utilizzazione già stipulato.

Confermiamo, per quanto precede, che l’applicazione dell’art. 5 del C.C.D.N. sulla mobilità del 15/1/2003 nella parte comprende anche il personale docente di cui sopra, attuato dall’art. 3, comma 3, dell’ O.M. n. 5/2003, cioè domanda da presentare al CSA entro il 10 febbraio 2003, riguarda il personale che cessa dal collocamento fuori ruolo e non quello permanentemente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute da utilizzare in altri compiti.

Coloro che saranno ritenuti inidonei alla funzione docente saranno sottoposti a periodiche visite di controllo (con scansioni annuali).

Analoghe procedure si applicano anche ai docenti dichiarati temporaneamente inidonei che chiedono di essere utilizzati in altri compiti.

Non viene escluso ai docenti, che ritengono di aver recuperato le proprie condizioni di salute, di inoltrare volontariamente domanda al competente CSA per essere sottoposti, presso le rispettive ASL, a visita medica al fine di essere dichiarati nuovamente idonei al servizio di istituto ed essere assegnati alla funzione docente.

Personale ATA

Per il disposto dell’art. 35, comma 6, della Finanziaria 2003, il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni, anche parziali, previste dal profilo di appartenenza, non sarà più collocato fuori ruolo e i collocamenti già disposti cesseranno con il 31 agosto 2003.

Tale norma comporta la riattribuzione della sede di titolarità dal prossimo 1° settembre 2003 al personale già collocato fuori ruolo con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva sulla mobilità. Quindi, detto personale dovrà presentare, entro il 10 febbraio 2003, la domanda per essere assegnato in una sede disponibile di una provincia di sua scelta.

I criteri per l’assegnazione della nuova sede, operazione che precede quella dei trasferimenti a domanda, sono in corso di definizione presso il Ministero, sentite le Organizzazioni sindacali. Ne daremo notizia appena saranno resi noti.

Anche il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza, ma idoneo a compiti parziali dello stesso profilo di appartenenza o di altro profilo, deve essere sottoposto a visite periodiche di controllo per verificare se perdurino, o meno, le condizioni che determinano lo stato di inidoneità.

Infine, il Ministero, assicurando che interesserà il Dicastero dell’Economia e delle Finanze per accelerare i lavori delle competenti Commissioni mediche provinciali, fa riserva di ulteriori istruzioni e indicazioni in merito alle tematiche sopra specificate.