Interessante sentenza del Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro. I giudici hanno accolto le argomentazioni difensive di una docente, referente unica di genitore con disabilità grave e le hanno riconosciuto il diritto ad essere trasferita nelle operazioni di mobilità interprovinciale (di fatto disapplicando le norme del CCNI sulla mobilità che, giustappunto, non riconoscono il diritto di precedenza ex art. 33 legge 104/92 nei trasferimenti interprovinciali, limitandone la operatività nell’ambito della sola mobilità provinciale).
Con la predetta ordinanza cautelare, per la docente, difesa dall’avvocato Sergio Algieri del foro di Cosenza, è stato statuito che la precedenza prevista da una lex speciale (qual è la legge 104/1992) in materia di diritti volti a garantire la integrazione sociale e l’assistenza della persona disabile “non può essere derogata da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti”.
Pertanto è stata dichiarata illegittima la deroga alla legge 104/1992 ad opera dei CCNI mobilità 2016/2017 e 2017/2018 per il trattamento discriminatorio che ne consegue: “è evidente un trattamento discriminatorio tra i docenti in quanto se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale e nella procedura di assegnazione provvisoria a fortiori non può essere escluso in quella interprovinciale perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile ed ancor di più se il docente è l’unico referente”.
Dunque è stato riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento presso la sede disponibile, tra quelle indicate nella domanda di mobilità interprovinciale, con la precedenza di cui all’art. 33 comma 5 legge 104/1992.
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