I lettori ci scrivono

Mobilità interprovinciale e legge 104: quale logica?

Ho letto la Vostra precisazione che,anche quest’anno, nelle procedure di mobilità interprovinciale dei docenti non sarà possibile godere delle precedenza nel caso di referente unico di genitore anziano in condizione di  grave handicap (art 3 comma 3 e comma 5 della legge 104/92), mentre detta precedenza potrà essere fatta valere da chi,trovandosi nelle stesse condizioni,farà domanda di mobilità provinciale.

La logica non sembra albergare nella menti di chi, a livello di contratto nazionale sulla mobilità, ha interpretato in un modo davvero bizzarro lo spirito della legge 104. Essa infatti prevede all’articolo 6 il diritto per il lavoratore, laddove possibile, di essere collocato lavorativamente in prossimità del portatore di handicap da lui assistito, senza fare alcuna differenza tra chi già si trovi a lavorare nella medesima provincia di residenza del genitore e chi no. A poco serve dire che la precedenza sia conferita, a livello interprovinciale, in sede di assegnazioni provvisorie perché, come ho avuto modo di sperimentare sulla mia pelle quest’anno, in alcune classi di concorso, le assegnazioni non si sono proprio fatte (salvo poi assegnare i posti liberatisi a supplenza annuale, con un modo di procedere davvero irrispettoso delle esigenze dei malati) inorgogliendo l’oramai quasi ex ministra Fedeli di aver fatto cominciare l’anno regolarmente.

Mai imprecisione fu più grande: infatti chi non poteva lasciare i propri genitori da soli, in quanto gravemente ammalati, ha preso come il sottoscritto, il congedo parentale e sul suo posto è stato nominato ,dopo un certo tempo fisiologico un supplente; di contro le nomine a supplenza su posti che si sono via via liberati, ma che non sono stati dati ad assegnazione provvisoria,si sono prolungate fino a metà Novembre (parlo per l’A.T. di Roma).
Tutto questo disagio,nascosto ai più da una falsa retorica efficientista, sarebbe stato superato se fosse stata attribuita anche, sulla mobilità interprovinciale ai titolari di legge 104,la precedenza nei trasferimenti e poco conta dire che in alcune regioni si siano verificate frodi ed imbrogli.

La retorica giustizialista che ha accomunato tutti i referenti unici nell’odioso ed ingiusto adagio di “furbetti della 104” non scalfisce minimamente la validità del principio della protezione delle persone in condizioni di handicap che dovrebbe  continuare ad essere un capo saldo dell’agire della Pubblica Amministrazione.
Chi imbroglia deve pagare, ma non tutti devono pagare per chi ha imbrogliato e soprattutto non si può dare per scontato che tutti abbiano imbrogliato.

Siamo oramai in procinto di presentare le nuove domande per la mobilità, cosa dirò a mia madre 94enne, allettata da sette e che ha in me l’unico sostegno? Forse che i bizantinismi italici le impongono di vivere gli ultimi difficili momenti della propria esistenza senza l’assistenza dell’unico figlio in quanto ciò che vale per alcuni, ceteris paribus, non vale per altri. Alla faccia dell’articolo 3 della Costituzione…
Giovanni Battista Arcadu 
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