E’ ormai prossimo l’avvio delle operazioni di mobilità per il personale scolastico, con le novità sulla possibilità per i neo assunti di presentare la domanda per avere assegnata la sede definitiva, e si ripresenta, come negli scorsi anni, il limite alla possibilità di vedere riconosciuta la precedenza, nella fase interprovinciale, per l’assistenza al genitore disabile grave.
I vari contratti integrativi sulla mobilità hanno infatti – da sempre – limitato in fase interprovinciale il riconoscimento della precedenza per l’assistenza al congiunto disabile grave ai soli casi di assistenza al coniuge o al figlio, non prevedendola anche per il caso dell’assistenza al genitore, fratello, e altri congiunti.
Nel corso degli anni si era tuttavia registrato un orientamento giurisprudenziale – per il vero non uniforme a livello nazionale – che aveva aperto la strada al riconoscimento della precedenza per l’assistenza al genitore disabile grave anche in sede di mobilità interprovinciale.
Partendo infatti da una pronuncia della Corte d’Appello di Sassari del 2015, il Tribunale di Genova già nel settembre 2016 aveva messo in dubbio la legittimità del CCNI laddove non riconosceva la precedenza assoluta – a prescindere dalla fase di mobilità cui si partecipa – per l’assistenza a figlio disabile grave (sebbene riconosciuta come precedenza anche in fase interprovinciale).
Sulla scia di questo precedente, molti altri giudici del lavoro, sia in primo grado che in appello, si erano spinti oltre, riconoscendo il diritto alla precedenza per l’assistenza al genitore anche nella fase interprovinciale della mobilità, non riconosciuta dal contratto.
Tuttavia, nel febbraio dello scorso anno la Corte di Cassazione ha preso posizione sulla questione, rilevando come in capo al lavoratore che assiste un disabile non sussista un diritto assoluto, riconosciuto invece al soggetto disabile, affermando quindi la compatibilità delle disposizioni del CCNI con la disciplina fissata dalla legge n.104, in quanto adottate “nell’ambito del principio del bilanciamento degli interessi che proprio la legge n.104 del 1992 privilegia”.
Sebbene una parte della giurisprudenza di merito si sia adeguata al principio enunciato dalla Cassazione, sono tuttavia sempre più numerose le pronunce che si discostano criticamente da quanto affermato dalla Corte.
Sia in primo grado (tra le altre Tribunale di Roma sentenza 9.02.2022, Tribunale di Palermo con sentenza del 16.06.2021, Tribunale di Lamezia Terme con ordinanza 1.09.2021, Tribunale di Catania con sentenza del 29.09.2021, Tribunale di Cosenza con ordinanza 29.09.2021 e Tribunale di Catanzaro con sentenza del 25.06.2021) che in sede di appello (Corte d’Appello di Firenze sentenza 18.05.2021), si sta infatti formando un orientamento giurisprudenziale che, superando i rilievi sollevati sulla questione dalla Cassazione, ha ribadito il riconoscimento della precedenza in sede di mobilità interprovinciale per l’assistenza al genitore disabile grave.
Sebbene la strada sia ancora in salita, si riapre quindi una speranza per i docenti che hanno necessità di assistere i genitori disabili gravi, per rivendicare la precedenza in sede di mobilità interprovinciale.
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