La precedenza dettata dalla legge 104 deve essere valida anche per la mobilità interprovinciale. E’ quanto sostiene il il Tribunale di Cosenza – sezione Lavoro, che con due ordinanze di urgenza contesta una parte del CCNI mobilità 2019/2020.
La vicenda
Le due sentenze muovono dallo stesso presupposto: due docenti, referenti uniche di genitori con disabilità grave, non riescono ad ottenere il trasferimento interprovinciale nelle operazioni di mobilità 2019/2020.
Infatti, secondo il CCNI mobilità, la precedenza ex art. 33 comma V legge 104/1992 non è valido in sede di mobilità interprovinciale.
Ma il Tribunale di Cosenza, fa sapere l’avvocato Algieri, non la pensa così: infatti, il giudice del Lavoro, vuole disapplicare le norme pattizie di cui al CCNI della mobilità, ossia art. 13 punto IV ed art. 14, che non riconoscono il diritto di precedenza ex art. 33 legge 104/92 nei trasferimenti interprovinciali, limitandone la operatività nell’ambito della sola mobilità provinciale e delle assegnazioni provvisorie.
La sentenza
Perciò, accogliendo la domanda proposta dalle docenti (e rifacendosi a precedenti giurisprudenziali specifici del medesimo Tribunale) il Giudice del Lavoro di Cosenza – sul presupposto che ‘il suddetto art. 13, IV punto si ponga in contrasto con la norma di cui all’art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992’ e di un ‘evidente trattamento discriminatorio tra i docenti in quanto se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale e nella procedura di assegnazione provvisoria a fortiori non può essere escluso in quella interprovinciale perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lentane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile ed ancor di più se il docente è referente unico’ – ha riconosciuto ‘il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento presso la sede disponibile, tra quelle indicate nella domanda di mobilità interprovinciale, con la precedenza di cui all’art. 33 comma 5 legge 104/1992’.
Quindi, il Tribunale di Cosenza accoglie il ricorso e dichiara il diritto di ottenere un trasferimento interprovinciale con la precedenza 104.