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Mobilità, l’anno di aspettativa per motivi familiari non dà punteggio

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Ci sono alcuni casi di docenti che nell’anno scolastico 2015/2016 hanno preferito non assumere servizio chiedendo aspettativa per motivi familiari.

Bisogna sapere che il CCNI sulla mobilità 2017/2018 prevede che nella domanda di trasferimento o passaggio volontaria il punteggio di servizio di ruolo e preruolo è valutato sei punti per ogni anno scolastico. Invece per la domanda di mobilità d’ufficio il punteggio di ruolo vale sei punti per ogni anno scolastico e quello preruolo invece vale 3 punti per i primi quattro anni e 2 punti per ogni anno di preruolo successivo ai primi quattro. Tuttavia c’è da sottolineare che gli anni scolastici preruolo sono riconosciuti validi, anche ai fino del punteggio per la mobilità, se il servizio è stato svolto per non meno di 180 giorni o per l’intero secondo quadrimestre fino agli scrutini. Nella scuola secondaria di I e II grado ci si riferisce solamente al servizio svolto nella scuola pubblica oppure nelle pareggiate (art. 360 del T.U.), in quanto quello prestato nelle scuole paritarie e legalmente riconosciute non è computabile nel punteggio. Invece nelle scuole paritarie dell’Infanzia comunali e nella primaria fino al 31 agosto 2008 che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie il punteggio è riconosciuto parimenti alle scuole pubbliche è vale 6 punti ad anno scolastico per la mobilità volontaria.

Tuttavia il punteggio di un anno di servizio di ruolo non sempre è riconosciuto valido, infatti è utile sapere che qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l’anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.