Come va considerata la Legge 104/92 nell’ambito dei trasferimenti interprovinciali? La questione è divisiva per gli stessi tribunali che si occupano della faccenda, stando a quanto riferito dal Coordinamento Nazionale dei docenti della disciplina dei diritti umani (Cnddu).
“Tendenzialmente – spiega Romano Pesavento, presidente Cnddu – nel Nord e Centro Italia i tribunali si dichiarano sfavorevoli al riconoscimento di tale prerogativa in funzione del ricongiungimento del docente interessato al familiare fragile; di parere contrario le sentenze emesse da alcuni tribunali del Sud. In linea di massima al Sud considerano la legge 104/92 gerarchicamente di grado superiore rispetto al CCNL della Mobilità e, per tal motivo, la reputano ammissibile”.
“In funzione di tale ragionamento – continua il presidente – avendo fatto richiesta di accesso agli atti in alcuni Ambiti territoriali scolastici, abbiamo potuto riscontrare quanto evidenziato e cioè che docenti di ruolo, con pochi anni di servizio e senza requisiti particolari, benché l’area di riferimento fosse anche in soprannumero, sono rimasti nella propria sede a lavorare a pochi metri dalla propria abitazione, determinando una forte discriminazione rispetto a chi vanta maggiori titoli ma non ha fatto ricorso, procedimento che, ricordiamo, comporta un costo non indifferente”.
Il caso potrebbe giungere al ministero dell’Istruzione e del Merito se si dovesse effettivamente riscontrare una forma di discriminazione nei confronti dei docenti che non siano stati avvantaggiati dalla 104, magari a dispetto di titoli maggiori e dunque di un migliore posizionamento in graduatoria.