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Mobilità, la continuità per le graduatorie interne prescinde dal triennio

Nella graduatoria interna d’Istituto per individuare i perdenti posto, i docenti possono avere il punteggio della continuità a prescindere dal triennio.

Di norma quando si calcola il punteggio della mobilità territoriale a domanda volontaria, si acquisisce il riconoscimento del punteggio per la continuità del servizio nella scuola di titolarità, dopo un triennio continuativo di servizio prestato in tale scuola escluso l’anno di prova.

Quindi se un docente è titolare dal 2013/2014 in una scuola e non ha mai ottenuto trasferimento da questa scuola o assegnazione provvisoria, potrà contare per la domanda di mobilità volontaria 2017/2018, in ragione della maturazione di un triennio completo di servizio continuativo in quella scuola escluso l’anno in corso, di 6 punti per la continuità del servizio nella scuola.

Nella domanda di mobilità volontaria, il docente che non ha maturato un triennio di servizio continuativo nella stessa scuola di titolarità, non potrà avere alcun punteggio di continuità del servizio. Mentre chi ha superato il suddetto triennio, ma resta entro il quinquennio di continuità di servizio (senza mai avere avuto trasferimento volontario o assegnazione provvisoria) nella stessa scuola, riceverà 2 punti per ogni anno scolastico, quindi potrà avere 8 punti per 4 anni di continuità oppure 10 punti per 5 anni di continuità.

 

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Oltre al quinquennio spettano per ogni ulteriore anno di continuità del servizio, 3 punti ad anno scolastico. Per cui un docente con 10 anni di continuità del servizio nella stessa scuola escluso l’anno in corso, avrà riconosciuti 25 punti.

Per quanto riguarda la continuità per le graduatorie interne della scuola per l’individuazione dei perdenti posto, il punteggio della continuità del servizio prescinde dal triennio.

Infatti la nota 5 bis della tabella valutazione dei titoli dell’ipotesi del contratto di mobilità 2017/2018 specifica che ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio si prescinde dal triennio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene valutata a partire da subito, escluso l’anno in corso, per ogni anno di servizio.

Per cui un docente che si trova al secondo anno di servizio nella sua scuola di titolarità, avrà calcolato già un punteggio di 2 punti di continuità nella graduatoria interna d’Istituto.

Lucio Ficara

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