Quando si presenta la domanda di mobilità ci si potrebbe chiedere, presi dal dubbio e a volte dal rimorso, se lasciare la vecchia strada per la nuova sia stata una cosa giusta oppure un errore da cui non potere tornare indietro.
Dubbi leciti, anche perché un trasferimento di scuola o ancora peggio un passaggio di cattedra o di ruolo, possono cambiare la vita professionale anche radicalmente. Allora è utile sapere che una volta presentata la propria istanza di mobilità e scaduti i termini di presentazione, è ancora possibile revocare la domanda di trasferimento e/o mobilità professionale.
Questa possibilità è regolata ai sensi dell’art. 5 comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 32 del 28 febbraio 2014. Infatti nella suddetta norma viene consentita la revoca delle domande di movimento presentate.
La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dell’interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della predetta Ordinanza Ministeriale, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.
Tuttavia, eccezionalmente e per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano anche oltre il decimo giorno prima del termie ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili, ma sempre e comunque entro tale termine, è possibile che la domanda venga revocata. Inoltre, come chiarissimamente disposto dal comma 4 dell’art. 5 dell’O.M. 32; l’aspirante che abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o soltanto alcune di esse.
Nel caso di revoche parziali si deve precisare le domande per le quali si chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento. Oltre l’istituto della revoca, esiste anche quello della rinuncia, che può essere concessa soltanto in casi particolarmente gravi e documentati. Infatti l’art. 5 comma 5 della su citata O.M. dispone che non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso. Quindi per chi è dubbioso se fare domanda di trasferimento, può per intanto presentare domanda, appuntando sul calendario la data entro cui eventualmente fare richiesta di revoca totale o anche solo parziale.
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