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Mobilità, la precedenza scatta anche per assistere un genitore disabile grave: per il giudice è nullo il CCNI 2017/18

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E’ di fatto nulla la parte del contratto nazionale sulla mobilità interprovinciale 2017/18 che nega la precedenza al personale scolastico che assiste, con modalità esclusiva, un genitore in stata di disabilità grave. Dopo le pronunce intervenute in merito al meccanismo delle precedenze nelle operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/2017, tra le prime le ordinanze del Tribunale di Genova del 20.09.2017 e del 19.12.2016, il Giudice del lavoro si è pronunciato anche sulle disposizioni in materia di precedenze contenute nel CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2017/2018.

Il caso del figlio referente unico per l’assistenza al genitore disabile grave

Infatti, così come i contratti precedenti, anche il CCNI che ha regolato le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 ha pedissequamente riportato le medesime disposizioni in ordine alle precedenze già censurate in più occasioni dalla magistratura del lavoro.

In particolare, anche il CCNI 2017/2018 non prevedeva il riconoscimento della precedenza nella mobilità interprovinciale nel caso del figlio referente unico per l’assistenza al genitore disabile grave, limitandosi a riconoscere detta precedenza solo al caso inverso, ossia all’ipotesi del genitore assistente il figlio disabile grave.

Così come già statuito da altri Tribunali in ordine alle medesime disposizioni contenute nel CCNI 2016/2017, questa volta si è espresso il Tribunale di Cagliari sul nuovo CCNI.

Il Giudice del lavoro di Cagliari allarga il diritto

Con ordinanza depositata lo scorso 27 aprile, accogliendo la domanda cautelare proposta dall’avv. Dino Caudullo (nella foto, all’interno dell’articolo) nell’interesse di una docente che assiste la madre disabile grave, il Giudice del lavoro di Cagliari ha rilevato la nullità, per contrasto con l’art.33 della L.2014/92, delle disposizioni del CCNI che non riconoscono, per questa ipotesi, la precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale.

Peraltro, l’ordinanza in commento ha evidenziato che la disposizione appare anche irragionevole, laddove differenzia la tutela dei figli e dei coniugi disabili rispetto a quella dei genitori disabili, dal momento che l’art.33 della legge 104/92 non autorizza in alcun modo la predetta distinzione.