È assolutamente vero che il comma 196 della legge 107/2015 è molto perentorio nell’abolire e rendere inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla stessa legge. Infatti questo comma rende la via di uscita dal pasticcio mobilità 2016 molto stretta, non consentendo un accordo tra Amministrazione e Miur. Allora come mai si respira una certa fiducia, in particolare modo in alcuni sindacati, per riuscire a raggiungere un accordo per la mobilità 2016/2017? Una cosa è certa la missione dell’accordo è veramente difficile e complessa, ma non impossibile. Vediamo perché analizzando alcuni passi linguistici della legge.
Ad esempio prendiamo la parte conclusiva del comma 73: ” Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”. In questo periodo non c’è scritto che la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera “SOLO” tra gli ambiti territoriali. Mancando nel comma 73 l’avverbio di modo “Solo”, si potrebbe intendere che ci possa essere anche un’altra modalità per trasferirsi e non soltanto quella degli ambiti. Per cui un accordo che consenta anche il trasferimento tra scuole oltre a quello tra ambiti è possibile e non contrasterebbe la legge 107 e il suo “benemerito” comma 196.
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In buona sostanza nulla vieterebbe che un docente che si voglia trasferire possa chiedere come preferenza prioritaria le scuole di un dato comune (magari quello di residenza) e anche l’ambito in cui sta quel Comune. Se poi c’è la scuola libera in quel comune viene trasferito in tale scuola, quindi con un trasferimento tra scuole, altrimenti entra nell’ambito. Mi pare che la questione regga anche senza violare la legge 107/2015………anche se le intenzioni del legislatore erano totalmente altre!!! Probabilmente questo è l’escamotage utilizzato dall’Amministrazione per raggiungere l’accordo.
Ma resta in piedi l’altro scoglio che rende difficile la firma dei sindacati sul contratto di mobilità. Si tratta della ormai “famigerata” chiamata diretta dei docenti che si trovano su ambito da parte dei dirigenti scolastici. In questo caso si dovrebbe leggere bene il comma 79 della legge 107. In tale comma è scritto che :” A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. In tal caso la legge lascia ampi margini di accordo tra Amministrazione e sindacati, in quanto la proposta di incarico del docente da parte del dirigente scaturisce “ANCHE” ma “non solo” dalle candidature presentate dai docenti medesimi. Per cui nulla osta introdurre altri criteri, magari oggettivi, per cui il dirigente scolastico resti vincolato ad una scelta piuttosto che ad un’altra.
Certo è che il legislatore avrebbe voluto i trasferimenti solo tra ambiti e la chiamata diretta, tuttavia se si vuole trovare un accordo ragionevole, anche se la strada, è molto stretta, questo è possibile
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