Categorie: Mobilità

Mobilità: le esigenze di famiglia possono fare la differenza

Per quanto riguarda la domanda di trasferimento volontaria siamo entrati nella fatidica zona “Cesarini”, infatti alle ore 18 del prossimo 2 aprile, il sistema istanze on line non consentirà più di inoltrare e modificare la richiesta di mobilità degli insegnanti per l’anno scolastico 2014-2015. Quindi si consiglia a tutti i docenti interessati di verificare nel loro profilo di istanze on line del Miur se tutto è in regola e se la domanda risulta inviata alla scuola di servizio o agli uffici scolastici competenti. 
Vogliamo ricordare di fare attenzione a compilare bene la domanda, e di tenere conto, per chi fa richiesta di mobilità tra comuni diversi della stessa provincia o richiesta di spostarsi tra province differenti, dell’importanza della compilazione della sezione D riferito alle esigenze di famiglia. Questa particolare sezione non deve essere compilata per chi chiede trasferimento all’interno dello stesso Comune mono distrettuale, in quanto le esigenze di famiglia per tali trasferimenti non hanno validità. Invece è importante la compilazione di questa sezione per chi vuole rientrare nel Comune dove risiede un congiunto, come ad esempio il coniuge, il genitore ma anche un figlio. 
Richiedere nella domanda di mobilità le esigenze di famiglia potrebbe fare la differenza per ottenere o meno il trasferimento nel Comune dove risiede la famiglia. 
Bisogna sapere che Il punteggio spettante per il ricongiungimento è citato nell’allegato D tabelle di valutazione dei titoli e servizi punto II esigenze di famiglia del CCNI mobilità 2014/2015. 
Tale punteggio è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della Legge 10 aprile 2011, n. 183, con una dichiarazione personale nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’ordinanza ministeriale concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda. 
Questa documentazione, che autocertifica lo stato anagrafico di residenza, deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento. Se il richiedente non fosse coniugato o comunque fosse separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale dal consorte, il ricongiungimento può essere richiesto anche per un figlio o per il genitore. É importante sapere che, se il richiedente la mobilità dovesse assistere figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero il coniuge o il genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto anche se coincidente con quello del ricongiungimento, hanno diritto all’integrazione di 6 punti. Questo punteggio sarà assegnato sempre che l’assistito sia bisognoso di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo. 
Se il Comune di ricongiungimento al congiunto e quello dell’istituto di cura suddetto dovessero coincidere, il punteggio totale per queste esigenze è 12, se i comuni invece sono differenti il punteggio di esigenza di famiglia diventa 6 per il primo comune e 6 per l’altro. Inoltre si possono richiedere i punti per i figli, che se hanno un’età inferiore a 6 anni valgono 4 punti ciascuno e per un’età compresa tra i 6 e i 18 valgono 3 punti ciascuno. Il punteggio di 4 o 3 punti va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento. In buona sostanza le esigenze di famiglia potrebbero, là dove intervengono le condizioni, fare la differenza per raggiungere l’obiettivo delle preferenze richieste.

Lucio Ficara

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