La prima fase dei trasferimenti è quella comunale e riguarda i trasferimenti tra scuole o distretti subcomunali, per i Comuni con più distretti, all’interno del Comune di titolarità.
Nella fase comunale dei trasferimenti non sono valutate le esigenze di famiglia di cui al punto A2 della Tab. A All. 2 al CCNI (cfr. punto 2 effettuazione prima fase All. 1 al CCNI).
Si ricorda che i docenti che in questa fase ottengono il trasferimento sia con preferenza analitica sia con preferenza sintetica sono vincolati per tre anni, il vincolo non si applica ai beneficiari dell’art. 13 in caso ottengano una scuola fuori dal distretto subcomunale (nei comuni divisi in più distretti) dove si applica la precedenza.
La precedenza nella fase comunale per i docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1 punto III e punto IV è prevista solo nei comuni con più distretti.
Nella scuola secondaria di secondo grado è prevista una priorità nel trasferimento a domanda da corso diurno a corso serale nello stesso istituto e viceversa, per il trasferimento a sedi dei corsi serali hanno anche una priorità i docenti che hanno maturato 3 anni di servizio utile ai fini della ricostruzione di carriera ivi incluso l’anno scolastico in corso comunque maturato nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione. Vale ai fini del triennio l’anno scolastico in corso.
Tale priorità è prevista anche ai fini dell’accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i CIPIA.
Ricordiamo che questa priorità è prevista anche nella seconda e terza fase della mobilità.
La seconda fase dei trasferimenti è quella provinciale, riguarda i trasferimenti tra comuni della provincia di titolarità.
Ricordiamo che i docenti che si trasferiscono in questa fase, sono vincolati per tre anni se ottengono il trasferimento con preferenza analitica (scuola), mentre se ottengono il trasferimento con preferenza sintetica non sono soggetti al vincolo.
Si precisa che i docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 13 che partecipano alla seconda fase dei trasferimenti non sono vincolati se ottengono ottengano il trasferimento in una scuola fuori dal comune o distretto subcomunale dove a loro favore si applica la precedenza.
I docenti che si trasferiscono da posto comune a posto di sostegno e viceversa partecipano alla seconda fase dei trasferimenti senza distinzione tra fase comunale e intercomunale.
I trasferimenti da posto comune a posto di sostegno, precedono i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune.
Per il 22/23 i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune vengono realizzati sul 100% dei posti disponibili, per il 23/24 sul 75% dei posti disponibili, per il 24/25 sul 50% dei posti disponibili.
La terza fase consiste nei trasferimenti tra province diverse e nella mobilità professionale, tratteremo dei passaggi di cattedra e di ruolo in un altro articolo.
Le operazioni di mobilità del personale docente relative alla terza fase si realizzano secondo le seguenti aliquote: 25% è destinato ai trasferimenti interprovinciali e 25% alla mobilità professionale.
I docenti che partecipano ai trasferimenti interprovinciali e ai passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali e ottengono la mobilità sia con preferenza analitica sia con preferenza sintetica, sono soggetti al vincolo triennale, il vincolo non si applica ai beneficiari di cui all’art.13 comma 1 punti I, III, IV, VI, VII, VIII nel caso abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.
I docenti che partecipano ai passaggi di cattedra e di ruolo a livello provinciale, sono vincolati solo se ottengono il passaggio con una preferenza analitica, non lo sono se invece ottengono il passaggio con una preferenza sintetica.
I docenti che ottengono il passaggio di cattedra o di ruolo nel comune dove erano già titolare per altra classe di concorso o ordine e grado di scuola, sia se ottengono il passaggio con una preferenza analitica sia che lo ottengono con una preferenza sintetica.
Per i trasferimenti interprovinciali il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità non ha diritto alla precedenza.
Per i passaggi di cattedra e di ruolo non si applicano le preferenze previste dall’art. 13, con l’eccezione del personale non vedente e emodializzato.
Nella terza fase i movimenti avvengono nel seguente ordine, al netto delle precedenze previste dal CCNI 22/25, passaggi di cattedra provinciali , passaggi di ruolo provinciali, trasferimenti interprovinciali, passaggio di cattedra e di ruolo interprovinciali.
Ordinanza Ministeriale 46 del 25 febbraio 2022 mobilità insegnanti religione cattolica a.s. 2022/23
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