Mobilità, Miur condannato: la Buona Scuola fa ancora danni

Ancora una volta il MIUR viene sconfitto dai docenti, a seguito dei ricorsi presentati contro il piano straordinario di assunzione (fase C) della Buona Scuola renziana.

La colpa è da attribuirsi al famigerato algoritmo impazzito che ha sballottato gli insegnanti nelle zone più disparate come fossero palline di un flipper malfunzionante. Per lo più si tratta di docenti che hanno prole da accudire e che si sono visti dall’oggi al domani sbalzati senza un perché in luoghi lontani dalla loro residenza di origine.

Questa volta il MIUR viene condannato a riconsiderare la domanda di trasferimento presentata dalla docente e a risarcirla del danno subito. La docente, titolare della cattedra di Educazione Musicale presso una scuola media romagnola, precisamente di Cento (Ferrara) si è vista sballottata in Emilia Romagna, invece che in Puglia come aveva espressamente richiesto nella domanda. Ecco che la medesima non è si data per vinta ed ha intentato una causa al MIUR. E, ancora una volta il Ministero di Viale Trastevere ne esce con le ossa rotte!

Il Tribunale di Ferrara, con l’ordinanza emessa a seguito del ricorso presentato dal legale della docente, Gianluca Ottaviano, del Foro di Foggia, ha ordinato al Miur di rivedere il provvedimento di assegnazione alla sede definitiva e di tener conto della quantità di punti in più posseduti dalla medesima rispetto agli altri colleghi. Il giudice ha pure sottolineato la scarsa trasparenza dell’algoritmo usato dal ministero per gestire le procedure di assunzione su scala nazionale.

Proprio in merito all’algoritmo, il Giudice del lavoro presso il Tribunale ferrarese, Alessandra De Curtis, ha precisato che “l’onere della prova della correttezza del suo operato grava sul Miur, il quale unico ha la disponibilità dei dati, considerando anche il principio di vicinanza della prova”.

Ecco come sono andati i fatti

La docente, residente a San Severo, in provincia di Foggia, già precaria ultradecennale di scuola secondaria di primo grado nella classe di concorso A032 (Educazione Musicale), è stata assunta da Gae nell’a.s. 2015/2016, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell’ambito del progetto di assunzioni straordinarie introdotto dalla Legge 107. Ha poi presentato domanda ai fini dell’assegnazione dell’incarico triennale (fasi B e C, come previste dall’art. 6 CCNL mobilità del 8.04.2016) dall’a.s. 2016/2017 all’a.s. 2018/2019, corredata dell’indicazione, in ordine di preferenza, degli ambiti territoriali, da indicarsi secondo bando in numero di 100. La professoressa però, commenta il suo legale Gianluca Ottaviano, soddisfatto per il successo dell’iniziativa processuale, “veniva assegnata, non si sa perchè, all’ambito territoriale 006 – Emilia Romagna, ambito territoriale, peraltro, mai richiesto dalla ricorrente, su Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Cento, in provincia di Ferrara”. In effetti, prosegue Ottaviano, “dalla lettura dell’elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo – seconda fase – punti B, C, e D dell’art. 6 del CCNI – a.s. 2016/2017, redatto dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, si evince come colleghi concorrenti con punteggio più basso della mia cliente ricorrente, che ha dichiarato in domanda ben 41 punti base oltre 6 punti per il comune ricongiungimento, siano comunque stati assegnati ad ambiti territoriali pugliesi, proprio gli stessi – ambiti Puglia 10, Puglia 13, Puglia 14, Puglia 15 e Puglia 16 – richiesti dalla ricorrente ed a lei illegittimamente non attribuiti”.

Scoraggiata dai fatti, dunque, la professoressa ha impugnato l’assegnazione inoltrando domanda di conciliazione rimasta tuttavia senza riscontro. Nel frattempo, non potendo rinunciare all’incarico assegnatole, la signora, che peraltro ha dovuto portarsi con sé un bambino di 8 anni, allontanandolo dal padre e dalle relazioni amicali del luogo di residenza, ha presentato comunque domanda di assegnazione provvisoria per la Provincia di Foggia. “Ma l’assegnazione – precisa il legale – non avveniva in quanto i posti disponibili venivano attribuiti a quei docenti a cui non erano state precedentemente assegnate cattedre a seguito della procedura di cui al precitato art. 1, co. 108, L. 107/2015”. Pertanto, prosegue, “è tutt’ora in servizio a Cento, con enorme disagio personale, affettivo ed economico – e ci sarebbe rimasta per ben tre 3 anni scolastici – su ambito territoriale assegnato d’ufficio, se non avesse introdotto ricorso cautelare”.

Da qui l’ordinanza cautelare emessa dal giudice del lavoro di Ferrara che rimarca, sia pure nei limiti dell’ordinanza cautelare, il disagio familiare cui sarebbe andata incontro la donna. A questo proposito il Miur ha sostenuto in giudizio, giusto per contestare la sostenibilità del periculum in mora, che la signora “non ha soddisfatto l’onere di provare la sussistenza di precise e concrete situazioni di fatto dalle quali poter desumere l’effettività e l’irreparabilità del pregiudizio cagionato dal decorso del tempo, limitandosi ad invocare un generico danno patrimoniale ed esistenziale connesso alla mera mancata assegnazione alla sede di servizio desiderata”.

Ma il Tribunale sancisce che “il provvedimento di assegnazione provoca evidenti ripercussioni sulla vita privata della ricorrente, il cui nucleo familiare risiede a San Severo, in provincia di Foggia”. E risulta “evidente come la eccessiva distanza della sede di Cento da San Severo non consente alla ricorrente di vivere con il proprio nucleo familiare e coltivare i suoi affetti più stretti ed i suoi interessi; le esigenze di vicinanza sono ulteriormente rafforzate dalla circostanza che la ricorrente è madre di un minore di anni 9 che ha dovuto condurre con sé a Cento, privandolo della vicinanza del padre”.

Peraltro, prosegue il giudice, “è evidente che il trasferimento impugnato provoca anche una ripercussione economica sulla ricorrente e sul suo nucleo familiare; ella è infatti inevitabilmente costretta a sostenere spese ulteriori per un alloggio e per il suo mantenimento nei pressi della nuova scuola, privando così la famiglia quantomeno di una parte della sua entrata economica”.

Quanto al merito del meccanismo usato per gestire le procedure di assegnazione dei docenti, il Tribunale di Ferrara scrive che “se il sistema fosse quello indicato dal Ministero, l’amministrazione avrebbe dovuto quantomeno predisporre specifiche graduatorie per ogni singolo ambito territoriale, in relazione ad ogni fase della mobilità nazionale (B, C e D), cosa che non risulta abbia fatto e che comunque non produce. Omettendo invece qualsiasi indicazione che possa consentire alla docente di ricostruire il percorso logico effettuato nella individuazione dell’insegnante da assegnare alla sede, il Ministero ha violato i generali principi di correttezza e buona fede che debbono informare la gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, oltreché del generale principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost. (si veda la mail del tutto priva di indicazioni inviata all’interessata il 3.8.2016). Tale omissione si traduce infatti nella mancanza di qualsiasi forma di trasparenza nella procedura di mobilità; l’unico strumento valido per rispettare il criterio del punteggio più alto sarebbe stato infatti quello di predisporre le graduatorie ed applicare il meccanismo dello scorrimento della graduatoria”.

Prosegue l’ordinanza, recitando che “se invece il punteggio fosse unitario, su base nazionale e per fase di mobilità, come presupposto dalla ricorrente, il Ministero avrebbe evidentemente violato il criterio stabilito nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa, preferendo alla ricorrente persone aventi non solo punteggio inferiore al suo, ma anche una minore anzianità anagrafica. Ad ogni buon conto, si ritiene, sotto altro e diverso profilo, che l’onere della prova della correttezza del suo operato grava sul MIUR, il quale unico ha la disponibilità dei dati, considerando anche il principio di vicinanza della prova”.

Onere cui come detto la docente “ha comunque cercato di far fronte, proponendo all’amministrazione, prima della presentazione del presente ricorso, istanza di accesso agli atti con raccomandata del 13.9.2016 rimasta però senza esito”. Il ricorso pertanto è stato accolto.

Non è stato ordinato all’amministrazione convenuta di assegnare la ricorrente in un ambito specifico ma il Miur è stato invitato a rivalutare la posizione della docente secondo l’ordine di preferenze di ambito territoriale, tenuto conto del punteggio da essa posseduto, nel rispetto dei principi generali esposti in giudizio”.

Non si capisce bene dove finirà, ma si può dedurre, dal punteggio, che la professoressa, molto probabilmente, una volta rivalutata la situazione, potrà tornare a lavorare vicino a casa propria. Una condanna cocente da parte del MIUR che deve pensare a riflettere perché l’algoritmo pazzo potrebbe colpire ancora e provocare seri danni sulla pelle dei malcapitati docenti, rei solo di aver prodotto una domanda. 

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