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Mobilità, necessario rispettare il contratto

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Ai sensi del Decreto Legislativo n. 297/94, art.462 comma 7, il quale recita: “Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in sede di contrattazione.”

Chiediamo

1) Il rispetto del contratto in essere per il triennio 2019-2022;

2) Non venga disapplicato tale comma nell’applicazione del contratto già firmato e sottoscritto tra le parti in data 06/03/19 in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale;

3) La vigilanza del rispetto del contratto da parte delle OO.SS. firmatarie, quali FLC CGIL, CISL Scuola, SNALS, Gilda degli Insegnati;

4) Il rispetto, in particolare, del comma 5 dell’ art. 8 ( SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’) in quale recita:”5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.”

5) L’appello da parte del soccombente MIUR all’ordinanza n. 2367/2019 del 19/4/19 in quanto in palese violazione del Testo Unico sulla scuola e lesivo della contrattazione tra il Ministero e i rappresentanti dei lavoratori della scuola.

Inoltre, ricordiamo che l’inadempienza del contratto collettivo comporta delle sanzioni poichè l’inadempimento lede il diritto subbiettivo del singolo e l’interesse collettivo della categoria.

Ed ancora, vista la disparità di trattamento che tale ordinanza vorrebbe ‘attuare’ tra lavoratori della stessa categoria, chiediamo in tempi brevi, che intervengano le forze di governo a tutela dei diritti di tutti i lavoratori e non solo di una parte con senso di equità previsto dalle leggi attuali e applicate da oltre un ventennio.

 

Rudy Guzman  – Comitato Nazionale Docenti iscritti in GaE (Co.N.GaE)