Personale

Mobilità negata al docente disabile: “Perché devo elemosinare ciò che mi spetta?”

A breve saranno pubblicati gli esiti della mobilità provinciale e interprovinciale dei docenti della scuola secondaria di II grado.

Si tratta di una notizia molto attesa da tanti insegnanti che possano avere la possibilità di avvicinarsi a casa. Purtroppo, però, ci sono dei casi in cui le attese vengono disattese.

E’ il caso di docente di ruolo, disabile in condizioni di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 con una invalidità superiore ai due terzi.

Il docente è stato costretto a chiedere il trasferimento a causa dei problemi vissuti in ambito scolastico con il dirigente della scuola di titolarità.

A La Tecnica della Scuola racconta la sua storia: “Dopo diversi ricorsi al 118 trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile più vicino, comunque distante circa 25 km dalla mia abitazione, sono stato monitorato nell’area rossa di emergenza in codice giallo. Pertanto, per evitare di rischiare la vita, ho chiesto io, beneficiario della Legge 104 di uscire dal mio paese per essere trasferito nella sede più vicina alla mia abitazione, oltre 20 km da casa, pur di trovare un po’ di serenità”.

La situazione, però, non cambia: “Dopo un anno d’inferno vissuto nella sede di titolarità nell’ a.s. 2016 2017 mi è stata concessa l’assegnazione provvisoria per gravi e documentati motivi di salute. Nell’a.s. 2017-2018 mi è stata concessa l’utilizzazione sempre per documentati motivi di salute, presso lo stesso istituto dell’anno precedente, dove ho vissuto in un ambiente privo di elementi stressogeni, idoneo sotto tutti i punti di vista, favorevole alle mie condizioni di salute”. 

Il docente, però, continua: “Sto vivendo il periodo più buio della mia vita, a causa dell’ignoranza in materia, di alcuni impiegati dell’ufficio scolastico provinciale, con i quali è difficile confrontarsi, hanno condizionato il mio trasferimento alla residenza nel paese indicato nell’istanza trasmessa on line, nei termini di legge. Hanno fondato il mio trasferimento sul requisito della residenza a far data dal 9 dicembre 2017. Il requisito non è menzionato dalla L. 104 per la disabilità personale. Tuttavia c’è una nota del CCNI nella quale è richiesta la residenza tre mesi prima della pubblicazione dell’O.M. ma è relativa a coloro che chiedono di trasferirsi per assistere un familiare disabile. L’Ufficio provinciale ha compiuto una grave illegalità togliendomi le precedenze di cui agli artt. 21 e 33 comma 6 L. 104/92, di cui sono beneficiario, nonostante la documentazione allegata”. 

L’insegnante ha inoltrato diversi ricorsi per chiedere i motivi di tale comportamento e su quali presupposti giuridici si erano permessi di togliere dall’istanza originale presentata sulla piattaforma di istanze on line POLIS del MIUR le precedenze.

“E’ normale che un cittadino disabile debba subire tutto questo? Agli atti c’è anche una relazione medico legale della ASL, la quale stabilisce che, nel modo più assoluto, non posso rientrare nella sede di titolarità. Mentre stigmatizza la necessità di assegnarmi definitivamente presso l’Istituto richiesto nella domanda, in quanto “privo di elementi stressogeni”. 

Ci chiediamo, dunque, se sia normale separare un disabile in condizioni di gravità dai propri genitori che lo assistono. Eppure lo hanno fatto, calpestando l’intera normativa nazionale, europea ed internazionale sulla tutela e sui diritti delle persone con disabilità.

Il docente si chiede amaramente: “Se è vero che viviamo in uno Stato di diritto, perché devo elemosinare ciò che mi spetta?”

Andrea Carlino

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