Trova conferma il primo orientamento della magistratura del lavoro circa l’illegittimità dell’accantonamento dei posti ai fini della mobilità.
Riguarda il provvedimento in favore dei docenti immessi in ruolo da concorso 2012, nell’ambito del piano straordinario di assunzioni avviato con la legge 107/2015.
Dopo un primo intervento in sede cautelare da parte del Tribunale di Roma, con ordinanza del 12 dicembre, cui è seguita una pronuncia sempre in sede d’urgenza del Tribunale di Ravenna il 3 febbraio, lo scorso 2 marzo, sempre il Tribunale di Roma, questa volta con sentenza, quindi definendo nel merito il giudizio, ha ribadito il principio secondo cui la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai docenti provenienti alle GAE., ai fini della procedura di mobilità.
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In particolare, il Tribunale di Roma, condividendo le tesi difensive dell’avvocato Dino Caudullo, ha rilevato che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare per ciascun docente l’ordine di preferenza e, per stabilire l’ordine di graduatoria, il punteggio assegnato: questo, poteva variare nell’ambito delle preferenze, senza poter riconoscere alcuna riserva o precedenza a coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, non trovando detto meccanismo alcun collegamento con il testo della L. 107/2015, che ha ingiustamente condotto al superamento da parte di docenti con punteggi più bassi, dei docenti collocati da anni nelle GAE con punteggi anche doppi rispetto ai primi.
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