Home Mobilità Mobilità: nessuna precedenza per la GM 2012

Mobilità: nessuna precedenza per la GM 2012

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Dopo il Tribunale di Roma che, con ordinanza del 12 dicembre, per primo si era espresso in favore di una docente reclutata lo scorso anno in fase C dalle Gae, che contestava l’accantonamento dei posti previsto in favore dei docenti reclutati dalle graduatorie di merito del concorso 2012, anche il Tribunale di Ravenna interviene sull’argomento.

Con ordinanza depositata il 3 febbraio, il Giudice del lavoro di Ravenna ha infatti accolto il ricorso proposto da una docente siciliana che, a causa del meccanismo che ha regolato la mobilità per l’a.s. 2016/2017, si era vista trasferita a Ravenna.
Accogliendo le tesi difensive svolte dall’avvocato Dino Caudullo nell’interesse della docente, confermando quanto già evidenziato su caso identico dal Tribunale di Roma lo scorso dicembre, il Giudice del lavoro di Ravenna ha rilevato che le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a differenziare coloro che (pur non assunti entro il2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l’applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi).