Dopo numerose sentenze dei Tribunali del Lavoro in merito al contratto degli scorsi anni, arriva anche la pronuncia del TAR Lazio in merito alle precedenze relative ai trasferimenti interprovinciali, che ha visto, nuovamente, il protrarsi della stessa situazione degli anni passati, ovvero la mancanza, all’interno del CCNI 2018/2019, della precedenza riservata al personale che chiede trasferimento interprovinciale in caso di genitore invalido.
La vicenda
Una docente, titolare nella provincia di Napoli, dovendo assistere la propria madre invalida al 100% e residente nella provincia di Caserta, ha proposto domanda di trasferimento per poter essere trasferita nel luogo di residenza della madre. La docente, come riporta il legale Pasquale Marotta, ha proposto ricorso dinanzi al Tar Lazio impugnando l’ordinanza sulla mobilità per quanto essa non riconosce tale tipo di precedenza.
La sentenza del TAR Lazio
Il MIUR ancora una volta, come negli anni passati, non ha previsto il riconoscimento della precedenza ex art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992, per assistenza a genitore versante in handicap di particolare gravità.
Pertanto, la tesi portata avanti dalla docente riguarda proprio il fatto che l’O.M. sulla mobilità configge con l’art. 33, comma 5 della legge n. 104/1992.
Quello che appare illogico anche quest’anno, è il fatto che lo stesso beneficio della precedenza per assistere il genitore con disabilità grave sia previsto per i trasferimenti provinciali e per l’assegnazione provvisoria (anche se ancora in questo caso la trattativa per il contratto è bloccata).
Pertanto, il Tar Lazio – Roma, con Ordinanza n. 3634/2018, emessa dalla Sezione Terza Bis, ha accolto il ricorso ed ha sospeso l’O.M. sulla mobilità 2018/2019.
Ciò che bisogna sottolineare è che questa decisione dei giudici amministrativi afferma proprio la giurisdizione del TAR sul tema mobilità.
Le altre sentenze: il Miur è recidivo
Come detto in precedenza, purtroppo sembra proprio che il Miur non voglia cambiare idea sulla questione e si “ostini” ad escludere dai trasferimenti interprovinciali le precedenze dettate dalla legge 104 per l’assistenza a genitori disabili gravi.
In particolare, anche il CCNI 2017/2018 non prevedeva il riconoscimento della precedenza nella mobilità interprovinciale nel caso del figlio referente unico per l’assistenza al genitore disabile grave, limitandosi a riconoscere detta precedenza solo al caso inverso, ossia all’ipotesi del genitore assistente il figlio disabile grave.
Con ordinanza depositata lo scorso 27 aprile, accogliendo la domanda cautelare proposta dall’avv. Dino Caudullo, nell’interesse di una docente che assiste la madre disabile grave, il Giudice del lavoro di Cagliari ha rilevato la nullità, per contrasto con l’art.33 della L.2014/92, delle disposizioni del CCNI che non riconoscono, per questa ipotesi, la precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale.
In quel caso peraltro, l’ordinanza ha evidenziato che la disposizione appare anche irragionevole, laddove differenzia la tutela dei figli e dei coniugi disabili rispetto a quella dei genitori disabili, dal momento che l’art.33 della legge 104/92 non autorizza in alcun modo la predetta distinzione.
Forse sulle precedenze dei movimenti interprovinciali, è meglio riflettere a lungo il prossimo anno.