Al riguardo bisogna fare dei distinguo tra i casi di parentela tra il docente e il familiare bisognoso di assistenza continuativa. Nell’ipotesi di contratto sulla mobilità, questo distinguo è evidente agli articoli 7 ed 8 . Infatti mentre all’art.7, che si occupa del sistema delle precedenze comuni e dell’esclusione dalle graduatorie d’Istituto per l’individuazione dei soprannumerari e al punto V individua chi è deputato a fruire della precedenza ai sensi dell’art.33 comma 5 e 7 della legge 104, invece l’art.8 chiarisce che i parenti, affini o affidatari non hanno diritto nella fase del trasferimento ad usufruire della precedenza su citata. Per essere precisi, nel punto V dell’art.7 dell’ipotesi CCNI di mobilità è scritto che nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta la precedenza ad essere trasferiti prescindendo dalla graduatoria del punteggio, come previsto dall’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92 e richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, ai genitori anche se adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.
Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. Invece nell’art.8 si considerano i casi in cui il docente è un parente o affine o addirittura un affidatario che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico. In tale caso il docente non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità, ma al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale. Per cui per usufruire della precedenza ai sensi del’art.33 comma 5 e 7 della legge 104, bisogna rientrare nei casi di parentela previsti nell’art.7 , mentre quelli previsti nell’art.8 sono esclusi dal beneficio della precedenza in fase di mobilità.
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