Al riguardo bisogna fare dei distinguo tra i casi di parentela tra il docente e il familiare bisognoso di assistenza continuativa. Nell’ipotesi di contratto sulla mobilità, questo distinguo è evidente agli articoli 7 ed 8 . Infatti mentre all’art.7, che si occupa del sistema delle precedenze comuni e dell’esclusione dalle graduatorie d’Istituto per l’individuazione dei soprannumerari e al punto V individua chi è deputato a fruire della precedenza ai sensi dell’art.33 comma 5 e 7 della legge 104, invece l’art.8 chiarisce che i parenti, affini o affidatari non hanno diritto nella fase del trasferimento ad usufruire della precedenza su citata. Per essere precisi, nel punto V dell’art.7 dell’ipotesi CCNI di mobilità è scritto che nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta la precedenza ad essere trasferiti prescindendo dalla graduatoria del punteggio, come previsto dall’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92 e richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, ai genitori anche se adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.
Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. Invece nell’art.8 si considerano i casi in cui il docente è un parente o affine o addirittura un affidatario che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico. In tale caso il docente non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità, ma al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale. Per cui per usufruire della precedenza ai sensi del’art.33 comma 5 e 7 della legge 104, bisogna rientrare nei casi di parentela previsti nell’art.7 , mentre quelli previsti nell’art.8 sono esclusi dal beneficio della precedenza in fase di mobilità.
Vendicarsi con i docenti, considerati troppo severi, fotografando la targa della loro auto per poi…
Da qualche anno, soprattutto dopo la pandemia da Covid, assistiamo ad una crescita di casi…
La Corte Costituzionale ha bocciato ben sette punti nevralgici della legge sull’autonomia differenziata tra cui…
Frequentemente si confondono due termini: bravata e reato. In realtà si tratta di due situazioni ben…
Continuano le prese di posizione sulle parole pronunciate dal ministro Valditara in occasione della inaugurazione…
Il conferimento delle supplenze temporanee si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a…