Una lettrice che dovrà fare domanda di mobilità, ci chiede se è vero che facendo tale domanda, pur non ottenendo il trasferimento, rischia di perdere titolarità e continuità sulla scuola in cui è attualmente titolare.
Con il prossimo contratto di mobilità, che normerà i trasferimenti e i passaggi per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, torna la norma che regola la mobilità in tre fasi, ovvero la prima fase: Trasferimenti nell’ambito dello stesso comune di titolarità; la seconda fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia; la terza fase: Mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.
Si continuerà a presentare la domanda di mobilità territoriale, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno (ci sarà la possibilità di selezionarli entrambi) con un modello unico di domanda per un massimo di 15 preferenze. Le preferenze esprimibili saranno i codici puntuali delle singole scuole, i codici sintetici dei comuni e i codici sintetici dei vecchi distretti scolastici. Saranno cancellati in maniera definitiva i codici sintetici di ambito territoriale, anche perché non esiterà più la titolarità su ambito e la famigerata chiamata diretta. Si potranno esprimere fino ad un massimo di 15 preferenze anche tutte di codici puntuali ovvero di scuola, oppure anche, per la mobilità interprovinciale, 15 codici provinciali.
In buona sostanza con un solo modello di domanda si può chiedere sia il trasferimento provinciale sia quello interprovinciale, ma le preferenze esprimibili saranno sempre 15, ci saranno preferenze provinciali, comunali e scolastiche.
I docenti che non verranno soddisfatti in una delle 15 preferenze espresse nella domanda di mobilità, rimarranno titolari nella scuola di partenza, mantenendo il punteggio di tutta la continuità del servizio fino a quel momento posseduta. Non esistono rischi di perdere la titolarità, almeno che non sia sopraggiunta una condizione di soprannumero debitamente comunicata. In caso di sopraggiunta soprannumerarietà, per il docente perdente posto vengono riaperti i termini della mobilità e può essere presentata nuova domanda che andrebbe ad annullare la precedente. La domanda di mobilità come perdente posto non farà perdere, in caso di richiesta condizionata o di mobilità d’ufficio, il punteggio della continuità del servizio e, inoltre, il docente otterrà il diritto al rientro, per un ottennio, nella scuola di precedente titolarità.
Il docente che fa domanda volontaria di trasferimento nell’anno scolastico 2018/2019 per la mobilità 2019/2020, ha diritto al riconoscimento della continuità del servizio prestato, senza nessuna interruzione, nella scuola di titolarità, se in tale scuola è titolare ininterrottamente da almeno il 2015-2016. Per gli anni di continuità eccedenti il triennio, ma entro il quinquennio, spettano 2 punti per ogni anno scolastico prestato nella stessa scuola di titolarità, oltre il quinquennio spettano 3 punti per ogni anno di servizio prestato senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda invece la mobilità d’ufficio e quindi anche per le graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto, il punteggio minimo di partenza per la continuità di servizio è di 2 punti e non di 6 come per la mobilità a domanda volontaria. Questo vuol dire che se un docente, escluso l’anno in corso, ha insegnato in una stessa scuola a partire dall’anno 2017-2018 (sempre che non sia stato l’anno di prova), ha già il diritto al riconoscimento di 2 punti. Per quanto attiene la mobilità d’ufficio, quindi anche ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, viene valutata con un punto per anno scolastico, in aggiunta alla continuità sulla scuola, anche la continuità di servizio nella sede (Comune) di attuale titolarità non coincidente con l’attuale scuola di titolarità.
Esistono dei casi in cui la continuità del servizio viene interrotta e quindi il docente perde il diritto del punteggio di continuità già acquisito. Il congedo per effettuare un Dottorato di ricerca, e le aspettative superiore ai 6 mesi, anche per l’anno sabbatico, interrompono la continuità del servizio sia su scuola e conseguentemente sul comune, interrompono anche la continuità del servizio le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali, salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità e quindi richieda assegnazione provvisoria per tornare nella precedente scuola.
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