Interessante ordinanza del giudice del lavoro del Tribunale di Paola (Cosenza) che, a seguito di un ricorso d’urgenza (ex art.700 c.p.c.) contro il MIUR sulla mobilità provinciale 2017/2018, patrocinato dall’Avv. Rosamaria Ventura dell’Ufficio Legale dell’Associazione Nazionale Docenti, ottiene il trasferimento provinciale con diritto di precedenza art.33 comma 5 della legge 104/92, anche se lo stato della gravità della disabilità del familiare è rivedibile.
Al riguardo abbiamo sentito il Presidente di Associazione Nazionale docenti (AND), il Prof. Francesco Greco, che ci ha fornito, con sua grande soddisfazione, particolari significativi sull’ordinanza depositata il 16 novembre 2017 dalla sezione lavoro del Tribunale di Paola. (Stralcio dell’ordinanza cautelare di I grado)
CONTENUTO DELL’ORDINANZA DI I GRADO DEL TRIBUNALE DI PAOLA
La rivedibilità non inficia il carattere permanente della particolare condizione fisica da cui discendono i diritti tutelati dalla legge. L’art. 13, comma 1, punto V CCNI sulla mobilità dei docenti 2017/2018 che testualmente recita: “La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto V nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente”, non può essere riferito alla previsione di rivedibilità. Il Giudice ha aderito all’interpretazione costituzionalmente orientata della Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 25379/2016, sull’art.33 co 5, legge 104/92, la quale aveva riconosciuto la preminenza della tutela della persona disabile su ogni altro interesse, ciò anche in assenza del requisito della gravità, ed ha ritenuto applicabile tale principio anche a casi analoghi. Ha poi sottolineato come la previsione della rivedibilità periodica, ai fini della conferma del requisito della gravità dell’handicap, non incida sul diritto di precedenza, per cui la decisione del Miur di negare, nel caso di specie, alla docente, la priorità nella scelta della sede scolastica, è stata ritenuta illegittima. Invero, l’art. 13, comma 1, punto V CCNI sulla mobilità dei docenti 2017/2018 che testualmente recita: “La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto V nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente” non può essere riferito alla previsione di rivedibilità poiché si porrebbe in aperto contrasto con la normativa già citata, ed anche con la recente disciplina dettata dalla legge n. 114/2014 art.25, co 6 bis, secondo cui “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
Per tali motivi, la negazione del diritto di precedenza, da parte dell’ATP di Cosenza, è risultata misura contraddittoria rispetto alla volontà del legislatore, esplicata in diversi contesti normativi, di concedere i benefici della legge in questione. Da qui l’accoglimento totale delle istanze attoree, con riconoscimento del diritto al trasferimento provinciale nelle sedi indicate in domanda e secondo l’ordine di preferenza espresso.
È chiaro che si tratta di una pronuncia destinata ad avere effetti non solo a livello giurisprudenziale, ma anche nella stessa formulazione delle norme che disciplinano la mobilità del personale docente, troppo spesso incomprensibili per gli stessi Uffici dell’Amministrazione che devono applicarle. La via giudiziale troppo spesso diventa necessaria per affermare diritti che dovrebbero essere evidenti non solo ai giudici, ma anche a chi sottoscrive i contratti sulla mobilità. Per la tutela dei docenti abbiamo istituito un apposito Ufficio legale, con un team di avvocati molto qualificato volto a sostenere con la consulenza legale e con attività stragiudiziali e giudiziali i diritti dei docenti nostri associati.
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