Non è giustificabile l’accantonamento dei posti per la mobilità, riconosciuto in favore dei docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso a cattedre del 2012 in danno degli assunti da GaE.
Con ordinanza cautelare depositata il 12 dicembre, il Tribunale del lavoro di Roma ha ribadito il principio secondo cui le operazioni di mobilità devono osservare il principio del merito, espresso dal punteggio posseduto in graduatoria dai docenti, non potendo questo essere mortificato dall’amministrazione con l’accantonamento di posti in favore di una determinata categoria di docenti.
In particolare, una docente assunta dalle GaE nella fase C del piano straordinario di assunzioni si era rivolta al Giudice del lavoro contestando di essere stata preceduta nei trasferimenti da parecchi docenti con minore punteggio, preferiti in sede di mobilità sol perché assunti dalle graduatorie del concorso a cattedre del 2012.
Accogliendo il ricorso proposto nell’interesse della docente dagli avvocati Dino Caudullo e Concetta Currao, il giudice del lavoro di Roma ha evidenziato che, così operando, l’Amminsitrazione ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, con la conseguente violazione dei principi di imparzialità e buona andamento dell’azione amministrativa nonché della stessa legge 107/2015.
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