Con l’OM della mobilità 2017/2018 saranno note le date di inizio e scadenza di presentazione delle domande, ma per qualcuno i termini si riapriranno.
Chi sono i docenti che avranno opportunità di presentare domanda di mobilità oltre i termini di scadenza fissati nell’ordinanza ministeriale di riferimento?
Come scritto nell’art.3 comma 4 dell’ipotesi di CCNI della mobilità 2017/2018 i docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun gradodi istruzione, nell’apposita Ordinanza Ministeriale.
Ai sensi del comma 3 art.7 del contratto suddetto, per il personale docente, già passato in altro ruolo di insegnamento del comparto scuola, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo dei movimenti previsti dispone la restituzione al ruolo di provenienza di quanti sono transitati in altro ruolo, nei confronti di coloro che ne hanno fatto richiesta, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell’accesso al ruolo precedente.
Inoltre per l’art.19 comma 5 i docenti individuati come perdenti posto dell’infanzia e della primaria, sono da considerarsi riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.
Invece ai sensi dell’art.21 comma 10, i docenti titolari della scuola secondaria di I e II grado individuati soprannumerari, sono da considerarsi riammessi nei termini di presentazione della domanda di mobilità, e invitati a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all’O.M. sulla mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella precedente; l’interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. Ovviamente, la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto. I dirigenti scolastici invieranno immediatamente all’ufficio territorialmente competente i moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami.
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