Mobilità

Mobilità personale ATA 2025/2026: chi può fare domanda e per chi vige il vincolo triennale

Può fare domanda di mobilità il personale ATA con contratto a tempo indeterminato con sede definitiva o in attesa della sede di titolarità; inoltre può fare domanda di mobilità: il personale docente inidoneo alla funzione, transitato nei ruoli del personale ATA e il personale appartenente alle classi di concorso B-33 e B-32, transitato nei ruoli ATA.

Precedenze

Il personale docente inidoneo e il personale appartenente alle classi di concorso B-33 e B-32, transitati nei ruoli ATA possono avvalersi della precedenza secondo quanto previsto dall’art. 40 comma 1
• punto II – personale trasferito d’ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
• Punto V – personale trasferito d’ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità

Non può presentare domanda

Non può presentare domanda:
• Il personale ATA immesso in ruolo a tempo parziale fino a quando non intervenga la conversione del relativo rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;
• I funzionari dell’elevata qualificazione (ex DSGA) che si trovano nel vincolo triennale.

Superamento del vincolo triennale

I funzionari dell’elevata qualificazione superano il vincolo triennale se si trovano in una delle seguenti condizioni:

• Genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità;
• genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
• Figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità
• coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
• coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

  • Coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
  • Padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti de coniuge;
  • Uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre;
  • Uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti di uno dei figli conviventi;
  • Un Parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli e delle sorelle;
    • funzionari dell’elevata qualificazione coniugi o figli di soggetti mutilati o invalidi civili

Documentazione da allegare

I beneficiari di una delle suddette deroghe, nel fare la domanda devono:
Esprimere come prima preferenza il comune, o il distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti, ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere. Fermo restante che la residenza degli assistiti, dei figli minori di sedici anni o del genitore ultrasessantacinquenne sia effettiva da almeno tre mesi. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell’Ufficio competente.
Allegare alla domanda la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Allegato G)
• Coloro che usufruiscono della legge 104 dovranno allegare la certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante l’invalidità e/o la disabilità.

Presentazione domanda

il personale ATA senza sede definitiva deve chiedere trasferimento con un’unica domanda per le sedi della provincia di titolarità o per altre province; qualora non dovesse presentare domanda di mobilità, verrà trasferito d’ufficio.
Fermo restante che se non ottiene il trasferimento in alcuna delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali, e prima di quelli interprovinciali.

Personale vittima di violenza di genere

La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita nei percorsi di protezione ovvero in presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione, allegando la dichiarazione personale comprovante l’inserimento nei percorsi di protezione, ovvero l’atto del tribunale che attesta la specifica condizione, può presentare, in qualunque momento, domanda di trasferimento o di assegnazione provvisoria per una provincia o comune diverso da quello di residenza, o distretto sub comunale nel caso di comuni con più distretti.

Mobilità professionale

Il personale ATA, ivi compreso quello transitato dagli Enti Locali transitato nei ruoli ATA, che sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa area nei limiti della dotazione organica e dei posti previsti.

Salvatore Pappalardo

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