Nel presentare la domanda di mobilità il personale ATA, deve avvalersi dell’apposito modulo presente nella sezione mobilità delle istanze on line sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla quale deve allegare la dichiarazione dei servizi prestati utilizzando l’allegato D e in relazione alla singola situazione personale l’allegato specifico secondo quanto indicato dall’art. 4 dell’O.M.
Il personale ATA che ha diritto all’attribuzione di 40 punti, una tantum, previsti per chi per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbia presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbia revocata nei termini previsti dall’O.M. sulla mobilità, deve attestare, con dichiarazione personale, utilizzando l’allegato F, reperibile nell’apposita sezione Mobilità del sito MIM, nel quale elencherà gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.
Il personale ATA che ha prestato servizio ininterrottamente in una determinata scuola o in un determinato comune per almeno un triennio, ha diritto a un punteggio aggiuntivo per ottenere il quale deve utilizzare l’allegato E da accludere alla domanda, reperibile nell’apposita sezione Mobilità del sito MIM.
Il personale ATA che intende far valere le proprie esigenze di famiglia deve documentare, unitamente alla domanda, nei termini previsti dalla presente ordinanza: la residenza del coniuge (Per coniuge s’intende anche la parte delle unioni civili) del genitore o del figlio/a, da almeno tre mesi prima della data di pubblicazione dell’O.M. sulla mobilità. Fra le esigenze di famiglia rientrano inoltre l’essere genitore di: figlio/i minori di anni 6, o di avere i seguenti figli con età compresa tra i 6 e i 18 anni o di avere i seguenti figli maggiorenni affetti da infermità o difetto fisico o mentale che sia causa d’inidoneità permanente e assoluta a proficuo lavoro. In quest’ultimo caso va prodotta una certificazione rilasciata dall’ASL.
Il personale ATA che ha diritto a usufruire dei benefici previsti dalla legge 104 /1992, sia personale, sia per assistere un disabile grave, deve documentare lo stato di disabilità con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L. Qualora l’interessato, pur avendo presentato la domanda non sia ancora in possesso della certificazione di cui sopra, può produrre una certificazione rilasciata dal medico specialista nella patologia in servizio presso l’A.S.L. da cui è assistito. La suddetta certificazione ha validità fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione che deve avvenire entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la stessa certificazione dei soggetti disabili, qualora le commissioni non si pronuncino, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La disabilità deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’A.S.L. da cui è assistito l’interessato.
La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base o da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. Fermo restante che tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica. È fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
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