L’accordo è intervenuto a fare chiarezza sulla questione della validità della continuità di servizio, ai fini dell’attribuzione del punteggio utile per la mobilità del personale ATA. Il contratto integrativo nazionale del comparto scuola sulla mobilità del personale, sottoscritto il 27 gennaio 2000 (n. 2100/BL) per l’anno scolastico 2000/2001, non reca infatti indicazioni nella nota 4 della tabella relativa ai trasferimenti a domanda e d’ufficio dei personale ATA. Indicazioni per altro presenti nei testi contrattuali relativi ai pregressi anni scolastici. Di qui tutta una serie di difficoltà incontrate dagli operatori del settore per il calcolo dei relativi punteggi.
Per porre fine a questa incresciosa situazione le parti hanno concordato che "la nota n. 4 bis relativa al punto E) della tabella E annessa al C.I.N. (Contratto Integrativo Nazionale) deve essere interpretata nel senso che, ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, la continuità di servizio del personale A.T.A. nella scuola di attuale titolarità viene disposta come nei decorsi anni in analogia a quanto previsto per il personale docente".
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