Fra le modifiche introdotte nel CCNI 2025/2028, vi è l’incremento del punteggio per i figli fino a sei anni e dai sei fino ai diciotto anni, ma solo per il trasferimento a domanda e d’ufficio, mentre la stessa voce non trova riscontro nella tabella relativa la mobilità professionale.
I punteggi previsti per le esigenze di famiglia sono cumulabili tra loro e comprendono diversi tipi di esigenze come:
• Ricongiungimento al coniuge o ai genitori o ai figli;
• Figli di età inferiore a sei anni;
• Figli di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età;
• Figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro,
• Figli o genitori che possono hanno bisogno di cure e assistenza soltanto nel comune richiesto.
Il punteggio previsto per la presente voce è pari a 6; spetta al candidato che chiede di essere trasferito nel comune di residenza del coniuge, dei genitori o dei figli a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa.
Dall’iscrizione anagrafica della residenza del coniuge, dei genitori o dei figli, si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza.
Per ogni figlio di età fino ai sei anni, sono attribuiti 5 punti. Tale punteggio va attribuito per i figli che compiono sei anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.
Per ogni figlio superiore ai sei anni e fino al compimento del diciottesimo anno entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, sono attribuiti 4 punti . Lo stesso punteggio di 4 punti va attribuito per ogni figlio anche se superiore ai 18 anni totalmente inabile a proficuo lavoro.
Al docente che chiede di trasferirsi in una sede per la cura e l’assistenza dei figli ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, sono attribuiti punti 6 esclusivamente nei seguenti casi:
• Figlio disabile, ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
• Figlio disabile, ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
• Figlio tossicodipendente sottoposto a un programma terapeutico e socio -riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, il cui programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia.
Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia sono considerate come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità.
I 6 punti per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli, valgono quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili e sia viciniore alla sede di titolarità.
Nella graduatoria dei perdenti posti, al fine del trasferimento d’ufficio al docente spettano i 5 punti per ogni figlio di età fino ai sei anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Per ogni figlio superiore ai sei anni e fino ai diciotto anni da compiere entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, e per ogni figlio anche se superiore ai 18 anni ma che sia totalmente inabile a proficuo lavoro spettano 4 punti.
Per quanto riguarda l’assistenza del figlio o del genitore i 6 punti sono attribuiti, anche se la sede dell’istituzione scolastica sia in un comune diverso, ma abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.
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