Altro duro colpo al sistema delle precedenze nelle operazioni di trasferimento come disciplinato dal CCNI sulla mobilità del personale docente.
Dopo la declaratoria di nullità del CCNI dell’8.04.2016, laddove non prevedeva la precedenza assoluta in favore dei genitori di figli disabili gravi (a prescindere dalla fase di mobilità cui si partecipa), sancita dal Tribunale di Genova, questa volta il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ne ha dichiarato la nullità nella parte in cui non riconosce la precedenza nei trasferimenti interprovinciali in favore dei figli che assistono un genitore disabile grave.
Il caso deciso dal Giudice del lavoro di Barcellona PG riguarda un docente, referente unico per l’assistenza alla madre disabile grave, che nella domanda di mobilità aveva dichiarato di voler fruire della precedenza prevista dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992.
A fronte del diniego al riconoscimento della precedenza nei trasferimenti interprovinciali, tenuto conto che l’art. 13 del CCNI dell’8 aprile 2016 riconosce la precedenza nei trasferimenti solo ai genitori, ai tutori e ai coniugi obbligati all’assistenzadel disabile in situazione di gravità, mentre per il figlio che assiste il genitore con disabilità grave riconosce il diritto di fruire della precedenza tra province diverse “esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria”il docente si rivolgeva al Giudice del lavoro.
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Accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Salvatore Spataro del Foro di Catania, il Tribunale siciliano ha rilevato la nullità del citato art.13 del CCNI per violazione della norma speciale di cui all’art. 601 del T.U. sulla scuola (D.Lgs. n. 244/1997), la quale prevede che gli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992 comportano la precedenza anche in sede di mobilità, con il conseguente riconoscimento in favore del docente della precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale.
Sulla medesima questione risultano pendenti analoghi ricorsi dinanzi a diversi Tribunali del lavoro e non resta che verificare come si orienterà la giurisprudenza in merito, fermo restando che quella in commento risulta essere la prima pronuncia favorevole, particolarmente importante per il principio che afferma.
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