Le operazioni di mobilità, ormai, portano con sé moltissimi strascichi, che si risolvono puntualmente in Tribunale, specie per quanto riguarda i punteggi e le precedenze nelle graduatorie.
Anche se non si può paragonare al numero di sentenze sulla mobilità 2016, quella dello scorso anno ha visto comunque delle irregolarità che i giudici stanno pian piano ripristinando.
Precedenze in caso di familiari disabili
La sentenza del Tribunale di Tivoli, ad esempio, riguarda una docente che deve assistere un genitore disabile a cui è stato negato il trasferimento in altra provincia. Su questo punto, come riporta il legale che ha seguito la vicenda, l’Avvocato Massimiliano Fabio, il Tribunale di Tivoli ha ritenuto illegittima la limitazione del riconoscimento del diritto di precedenza, per assistenza al genitore portatore di handicap in situazione di gravità, nei trasferimenti tra diverse province ed ha disposto il trasferimento della docente con diritto di precedenza.
Vicenda molto simile anche per il Tribunale di Barcellona P.G, in provincia di Messina, che ha ritenuto illegittima la negazione del diritto di precedenza per l’assistenza al familiare disabile in condizioni di gravità, prevista dall’art. 14 del CCNI 2017, in quanto si tratta di una “disposizione pattizia” in contrasto con la L.104/92.
Lo stesso Giudice ha pertanto disposto il trasferimento della docente in SICILIA AMBITO 0016, o in subordine in Provincia di Messina, riconoscendo il diritto di precedenza illegittimamente negato, sottolineando quindi che non esiste alcuna distinzione tra fasi di trasferimento provinciali ed interprovinciali.
Assegnazione provvisoria, precedenza in caso di cariche pubbliche negli Enti Locali
La stessa ricorrente a cui è stata riconosciuta la precedenza dal Tribunale di Tivoli per l’assistenza al genitore disabile, ha ottenuto dagli stesso giudice il riconoscimento della precedenza per l’assegnazione provvisoria, in quanto la docente ricopre contemporaneamente una carica di assessore di un comune del messinese.
Ragion per cui, il Tribunale ha stabilito il diritto di precedenza spettante al personale che ricopre cariche politiche negli Enti locali.