Categorie: Mobilità

Mobilità, precedenze da contratto da rifare: prima il docente che assiste il figlio disabile

Arriva un’altra pronuncia dei giudici a favore dei genitori che assistono figli disabili gravi. La quale potrebbe avere effetti pure sul nuovo contratto sulla mobilità.

A fornirla sono i giudici del Tribunale del lavoro di Genova, che con sentenza depositata lo scorso 14 marzo hanno accolto il ricorso proposto da una docente, genitore di disabile grave ai sensi dell’art.3 comma 3 della L.104/92, la quale lamentava il mancato riconoscimento della precedenza assoluta in sede di operazioni di mobilità.

Condividendo le tesi difensive degli avvocati Dino Caudullo e Mauro Meli, difensori della docente, il tribunale ligure ha ricostruito il quadro normativo della materia, evidenziando che, nel settore scolastico opera una disciplina speciale, contenuta nell’art. 601 del d.lgs. n. 297/94, secondo cui gli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92 “si applicano al personale di cui al presente testo unico” e “comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.

 

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Quest’ultima disposizione, secondo la sentenza in esame, non prevede limiti al proprio contenuto precettivo, poiché ha la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale (art. 38, secondo comma della Costituzione italiana).

Sulla scorta di tali motivazioni, il Tribunale di Genova ha quindi dichiarato la nullità della clausola dell’art. 13 del contratto integrativo sulla mobilità, nella parte in cui nega la precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale al genitore che assiste un figlio affetto da handicap grave, con conseguente diritto della docente a scegliere con precedenza assoluta, in assenza di altri lavoratori che vantino titoli uguali o superiori, la prima sede disponibile nel primo ambito indicato in domanda di mobilità.

Alessandro Giuliani

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