È importante conoscere una particolarità sulla mobilità 2016/2017. È scritta nell’ordinanza OM 241 del giorno 8 aprile 2016, in cui viene disposto che tutti quei docenti che fruiscono della prima precedenza dell’art.13 del CCNI sulla mobilità dovranno fare la richiesta di trasferimento, passaggio di cattedra o di ruolo, adesso a prescindere dalla fase di pertinenza.
Infatti nell’art.2 comma 5 dell’ordinanza ministeriale n.241 è scritto che “I docenti che intendano avvalersi della prima precedenza prevista dall’art. 13 del CCNI presentano la propria domanda di trasferimento nei termini e con la modulistica della fase A indipendentemente dalla fase di partecipazione al movimento”.
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Qual è la prima precedenza prevista dall’art.13 del contratto sulla mobilità? Va subito detto, a scanso di equivoci, che si tratta di una precedenza assoluta nella fase A, riconosciuta a tutto il personale docente, compreso quello immesso in ruolo nelle fasi del piano straordinario di assunzioni, che si trovi, nell’ordine, in una delle seguenti condizioni: 1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82). Quindi se ad esempio un docente neo immesso in ruolo nella fase C da Gae del piano straordinario di assunzioni, che di norma dovrebbe fare la richiesta di mobilità dal 9 maggio al 30 maggio in fase C della mobilità, si trovasse ad avere riconosciuta la prima precedenza dell’art.13 del CCNI sulla mobilità, dovrà fare la sua istanza di mobilità dal 11 aprile al 23 aprile insieme ai docenti della fase A.
Per cui è utile sottolineare che la prima precedenza dell’art.13 è una precedenza assoluta e non una semplice precedenza relativa alla fase di pertinenza.
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