In questo articolo rispondiamo ad alcune domande dei nostri lettori in materia di mobilità professionale.
1) Chi può presentare la mobilità professionale?
La mobilità professionale, cioè i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo, fa parte della terza fase della mobilità di cui all’allegato 1 del CCNI.
Per presentare la domanda di mobilità professionale, gli insegnanti, anche quelli che chiedono di rientrare dal fuori ruolo, devono essere in possesso della specifica abilitazione (vedi nota 2 art.4) per il passaggio di cattedra e di ruolo e devono aver superato l’anno di prova.
La domanda di mobilità professionale va presentata utilizzando gli appositi modelli previsti per i passaggi di cattedra e di ruolo nei vari ordini e gradi di scuola.
Per un approfondimento su chi può presentare la domanda di mobilità professionale, vi consigliamo di consultare il comma 3 dell’art.4 del C.C.N.I.
Ai docenti che partecipano alla mobilità professionale non é attribuito il punteggio relativo alle esigenze di famiglia.
2) Quale tabella di titoli bisogna consultare per i punteggi utili ai fini della mobilità professionale?
Bisogna consultare la tabella B allegata al CCNI sulla mobilità, costituita dai titoli di servizio e dai titoli generali valutabili.
Nella mobilità professionale, oltre al concorso ordinario per esami e titoli per l’accesso al ruolo di appartenenza o a livelli pari o superiori (valido 12 punti), si valutano ulteriori concorsi per esami e titoli per l’accesso ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza. Per ogni ulteriore concorso spettano 6 punti.
Qualora la mobilità professionale sia chiesta in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o sui posti di sostegno, il punteggio per il servizio di ruolo e di pre ruolo, prestato con il possesso dello specifico titolo di specializzazione su tale tipologia di posti, é raddoppiato.
I docenti interessati alla mobilità professionale, per una corretta valutazione del punteggio a loro spettante, consultino le note: 1, 1bis, 2, 3, 4, 5, 5bis, 5ter, 10, 11, 11bis, 12, 13, 15, 16 della citata tabella B.
3) Sono un docente tecnico pratico nella scuola secondaria di secondo grado, per passare sulla classe di concorso A 37 devo presentare domanda di passaggio di cattedra o di passaggio di ruolo?
Deve presentare la domanda di passaggio di ruolo se é in possesso della specifica abilitazione e ha superato l’anno di prova.
4) Chi può chiedere il passaggio di cattedra?
Gli insegnanti laureati titolari della scuola secondaria di primo e di secondo grado in possesso della specifica abilitazione (si veda la nota 2 dell’art.4) e gli insegnanti diplomati tecnico pratici (ITP) in possesso del titolo di accesso di cui al D.P.R. 19/2016 di riordino delle classi di concorso e successive modifiche e integrazioni tab B (si veda nota 2 bis art.4).
5) Qual è l’aliquota per la mobilità professionale provinciale e interprovinciale 2021/22?
L’aliquota per la mobilità professionale 2021/22 è fissata al 20% della disponibilità determinata al termine dei trasferimenti provinciali (prima e seconda fase) (art.8 comma 6 del CCNI).
6) Con quale ordine avviene la mobilità professionale?
La mobilità professionale provinciale é disposta prima dei trasferimenti interprovinciali mentre la mobilità professionale interprovinciale solo dopo i trasferimenti interprovinciali, nella misura del 20% delle disponibilità.
La mobilità professionale è disposta secondo il seguente ordine.
1) Passaggi di cattedra provinciali e interprovinciali dei non vedenti e a seguire degli emodializzati.
2) Passaggi di ruolo dei docenti di cui alpunto 1.
3) Passaggi di ruolo provinciali dei docenti provenienti da classi di concorso soppresse.
4) Passaggi di cattedra provinciali dei docenti che durante l’anno scolastico in corso sono stati utilizzati per classe di concorso diversa dalla propria con il possesso della specifica abilitazione.
5) Passaggi di ruolo dei docenti con i requisiti di cui al punto 4)
6) Passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia.
7) Passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia.
Al termine della mobilità territoriale interprovinciale, in presenza di disponibilità ancora residue (sempre nell’ambito dell’aliquota del 20%) si procede alla mobilità professionale interprovinciale secondo l’ordine che segue:
1) Passaggi di cattedra interprovinciali di docenti tititolari in altra provincia su classi di concorso soppresse.
2) Passaggi di ruolo dei docenti di cui al punto 1)
3) Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali.
4) Passaggi di cattedra e di ruolo in provincia dei docenti che non sono stati soddisfatti nella prima fase della mobilità provinciale a causa del limite delle disponibilità.
Se esubereranno altri posti, facenti parte del contingente destinato alla mobilità professionale, si procede con ulteriori trasferimenti interprovinciali.
1) Si può chiedere il passaggio di ruolo per un solo grado di scuola anche per più province.
2) Nell’ambito del singolo ruolo si possono presentare più domande di passaggo di cattedra, l’aspirante indicherà nella singola domanda l’ordine con cui dovrà essere trattata la domanda di passaggio. Si presentamo distinte domande di passaggio di cattedra per le singole classi di concorso per cui si ha diritto al passaggio.
3) Nel caso di presentazione di domanda di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra.
4) Il docente che ottiene la mobilità professionale nell’ambito del comune di attuale titolarità, é vincolato a prestare servizio nella scuola ottenuta per tre anni consecutivi, resta la possibilità di presentare, ricorrrendone i motivi, domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
5) Per quanto riguarda il passaggio di cattedra e ancor più il passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale, salvaguardando le singole esigenze, si consiglia di indicare preferenze di tipo sintetico: distretto, comune, provincia e nel caso di mobilità professionale nella scuola secondaria di primo e secondo grado, la cattedra oraria tra scuole dello stesso comune e di comuni diversi.
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