I Sindacati del Comparto Scuola hanno inviato a tutti gli USR una mail contenente chiarimenti sulla mobilità professionale prevista dal CCNI dell’11 aprile e anche sulla mobilità professionale dei licei musicali.
In particolare, le OO.SS. hanno sottolineato che gli unici requisiti previsti per il passaggio nei posti disponibili per gli insegnamenti di nuova istituzione sono:
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Pertanto, sottolineano i Sindacati, non è necessario possedere altri titoli.
Di seguito riportiamo il testo di chiarimento inviato dal Miur:
“Si coglie l’occasione, anche su sollecitazione formale delle OO.SS., per richiamare l’attenzione sulle norme generali della mobilità professionale previste dal CCNI dell’11 aprile e valide quindi anche per la mobilità professionale dei licei musicali: il comma 3 dell’art 4, alla nota 2 precisa infatti che: “Le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche hanno comunque valore ai fini dei passaggi“ ; pertanto i docenti di ruolo abilitati nelle ex classi di concorso A31, A32 e A77, purché in possesso dei requisiti di servizio previsti dai commi 9 e 10 del medesimo articolo, hanno diritto alla mobilità professionale e non sono necessari altri titoli di accesso”.
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