Con decreto del 28 gennaio 2010, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del contratto nazionale integrativo del 3 dicembre 2009, è stata indetta una procedura selettiva per l’accesso alla mobilità professionale ed in particolare per il passaggio dall’area B all’area D, profilo professionale direttore dei servizi generali ed amministrativi; l’art. 2.4 specifica che il personale, utilmente collocato nella graduatoria definitiva, avrebbe conseguito la mobilità professionale in ragione dei posti annualmente autorizzati per la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia e per ciascun profilo;
l’art. 9, comma 17, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto che con decreto ministeriale venisse definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed ATA per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno e delle relative cessazioni del personale;
tale decreto è stato adottato in data 3 agosto 2011 e in esso si dispone che per l’anno scolastico 2011/2012 vengano effettuate 36.000 assunzioni di personale ATA e che tale contingente venga ripartito tra i diversi profili professionali;
con decreto ministeriale n. 74 del 10 agosto 2011 è stato disposto che le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) venissero effettuate sulla base delle graduatorie dell’ultima sessione di concorsi, ovvero, in caso di esaurimento delle stesse, in base alle graduatorie concernenti la mobilità professionale dall’area inferiore all’area immediatamente superiore; successivamente il decreto ministeriale n. 17 del 9 febbraio 2012, a firma del Ministro pro tempore Profumo, disponeva le suddette immissioni in ruolo per profilo professionale, secondo le consistenze di seguito riportate: 450 per il profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi, 1.707 per il profilo professionale di assistente amministrativo e 359 per il profilo professionale di assistente tecnico;
per gli assistenti amministrativi e tecnici i passaggi furono espletati, mentre per i DSGA, a causa della nota ministeriale n. 1800 del 9 marzo 2012, lo spostamento sarebbe potuto avvenire solo se il posto da assegnare fosse risultato vacante e disponibile, oltre che nell’organico di diritto per l’anno scolastico 2011/2012, anche nell’organico di diritto per il 2012/2013 (dei 450 posti autorizzati non trovarono collocazione circa un centinaio di aspiranti secondo una tabella pubblicata dal Ministero nel mese di luglio 2012). Si trattava, e si tratta, però, di un’indicazione in contrasto con il decreto del 3 agosto 2011 citato, con il quale era stato disposto ed autorizzato il contingente di 3.218 posti per l’anno scolastico 2011/2012 a favore del personale per la mobilità professionale verticale;
in seguito il Ministero emanò la circolare n. 1985 del 16 marzo 2102, con la quale si prevedeva che questi aspiranti sarebbero stati nominati negli anni successivi senza bisogno di alcuna autorizzazione, in quanto rientranti nelle immissioni in ruolo già autorizzate per l’anno scolastico 2010/2011 (“le nomine disposte negli anni scolastici successivi non abbisognano di alcuna ulteriore autorizzazione, essendo ricomprese nel computo di cui al decreto interministeriale 3 agosto 2011, relativo alle immissioni in ruolo autorizzate per l’anno scolastico 2010/2011”);
Si ritiene che questi ruoli, che rientravano nel contingente di allora, debbano e possano essere restituiti ai legittimi aspiranti, nelle province dove esistono i posti in organico di diritto, sia per sanare eventuali contenziosi in essere e sia per il riconoscimento professionale di questi lavoratori, figure uniche nelle scuole, che garantiscono il funzionamento amministrativo-contabile proprio di quelle scuole in cui si trovano con incarichi a tempo determinato, pur essendo stati individuati destinatari di contratti di lavoro a tempo indeterminato con relativa copertura finanziaria già approvata (in buona sostanza sono supplenti di se stessi).
SI CHIEDE DUNQUE
che venga attivata la procedura per la formazione del personale inserito nella suddetta graduatoria definitiva redatta ai sensi dell’art. 5, comma 3 dello stesso contratto e formulata dopo l’espletamento della prova selettiva come previsto dal decreto del Direttore generale dir.pers/miur 28 gennaio 2010, n. 979 con il quale sono state indette le relative procedure concorsuali; non solo ai fini delle immissioni in ruolo, ma anche ai fini della redazione di una nuova graduatoria permanente da utilizzare negli incarichi, utilizzazioni e supplenze DSGA.
Tale richiesta vale per tutti gli assistenti amministrativi inseriti nella graduatoria ed è motivata da fatti oggettivamente validi sia per l’economia della spesa pubblica nonchè per l’efficienza e l’efficacia dei servizi pubblici e per i motivi di seguito elencati:
Perché si tratta di personale professionalmente qualificato sulla base di anni di esperienza lavorativa, prestato nella qualifica di assistente amministrativo a T.I. ,funzioni annuali nella qualifica DSGA, in possesso di titoli di formazione relativi alla mobilità orizzontale Art. 7 (1° posizione economica) e Art. 2 (seconda posizione economica), nonché superamento della prima fase concorso mobilità professionale, passaggio dall’area b all’area D.
Tale formazione consentirebbe al Ministero dell’Istruzione la copertura parziale e/o totale dei posti disponibili, senza ulteriori costi;
perché la procedura concorsuale per la mobilità è stata ispirata a criteri di selettività e di valorizzazione delle professionalità,basata in particolare, su test di accesso e di valutazione dei titoli tali da privilegiare le esperienze e le effettive capacità lavorative già conseguite dagli aspiranti nell’espletamento delle funzioni nella qualifica superiore;
tale procedura costituirebbe un vantaggio per il MIURe sarebbe in linea con i principi della buona scuola, in merito alla scelta e la valutazione di personale qualificato e competente da inserire nei posti apicali della scuola pubblicaperché è dimostrato di fatto che il ruolo di DSGA è determinante per il buon funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche.
Tale consapevolezza è maturata dai medesimi, attraverso anni di lavoro svolto nel ruolo di DSGAcon dedizione e professionalità senza limiti di tempo subendo nel corso delle ultime legislature, successive riduzioni retributive sul profilo ricoperto, a discapito della sempre maggior competenza e professionalità richiesta.
La graduatoria in questione per la provincia di Arezzo che si allega alle presente è redatta ai sensi dell’art. 5 comma 3 del CCNI sottoscritto il 29 novembre 2007
è composta di n.7 assistenti amministrativi con contratto a T.I., in attesa di formazione e a seguito di idonea formazione, gli stessi si rendono disponibili a coprire posti vacanti su tutto il territorio della Provincia