In attesa che sia sottoscritto il CCNI sulla mobilità per il biennio 2023/2024 e 2024/2025 e pubblicata la successiva O.M. volta a disciplinare la mobilità territoriale e professionale, vediamo di chiarire se il vincolo triennale è valido anche per la mobilità professionale, chi può chiederla e quali requisiti deve avere.
L’art. 1, comma 2, del CCNI sottoscritto nel 2018 prevede che “Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale sia professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo”.
Non si applica il vincolo triennale al seguente personale scolastico che beneficia delle precedenze previste dall’art.13 del CCNI: non vedente, emodializzato, con disabilità, necessitante di particolari cure continuative, assistente il coniuge e/o il figlio con disabilità o figlio assistente il genitore con disabilità; il principio dell’assistenza è valido anche per chi esercita la tutela legale o è un convivente; coniuge di militare o di categoria equiparata, personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.
Ciascun docente che abbia un servizio nella stessa scuola per almeno un triennio può presentare la domanda di passaggio, esprimendo con un’unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.
I docenti che intendono transitare da un ordine e grado di scuola a un altro devono, al momento della presentazione della domanda, aver superato il periodo di prova; avere la specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto e per quanto riguarda i passaggi di cattedra, la specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.
Possono chiedere il passaggio da un ordine e grado di scuola ma per un solo ordine di scuola, i docenti in possesso della specifica abilitazione, il personale educativo e gli insegnanti tecnico-pratici purché in possesso del titolo di accesso al ruolo richiesto e naturalmente della relativa abilitazione.
Alle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto: dai docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione; dagli insegnanti tecnico-pratici, che abbiano il titolo di accesso di cui alla tabella B allegata al DPR 19/2016 di riordino delle classi di concorso e successive integrazioni; nell’ambito del ruolo dei docenti laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado per qualunque classe di concorso purché l’aspirante abbia la specifica abilitazione.
Possono chiedere il passaggio di ruolo su posto di sostegno i docenti, gli educatori e gli insegnanti tecnico pratici che oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto siano in possesso anche dello specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.
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