Mobilità professionale per i neoassunti: i sindacati firmatari dovrebbero dare spiegazioni
Uno degli aspetti trascurati relativi al nuovo piano straordinario di mobilità è quello che riguarda la mobilità professionale.
Ed infatti, la norma che mette dei paletti per chiederla ad una parte del personale immesso in ruolo, è prevista dal contratto. Si tratta dei docenti assunti nell’anno in corso che non avendo svolto il periodo di prova non potranno chiedere di passare ad altro ruolo o cattedra a cui si aggiungono coloro che non lo hanno superato lo scorso anno. La legge 297/94 demandava al contratto ’95 la regolamentazione dell’istituto e i sindacati hanno sostenuto l’idea nei vari contratti che fosse necessario per la mobilità avere superato il periodo di prova.
Messa da parte la circostanza che, alla luce della nuova legge 107/15 che non fa alcun cenno a questo requisito la questione potrebbe essere oggetto di analisi del dipartimento della funzione pubblica, è opportuno rilevare come di fatto si sia creata una netta (ulteriore) discriminazione fra neoassunti e personale già di ruolo la cui responsabilità si sono assunti evidentemente i sindacati firmatari.
Un tempo, la questione non fa meraviglia se veniva trascurata, considerato il sistema di reclutamento abbastanza contenuto nel generare casi come quelli che si sono presentati con l’attuale voluto dalla riforma sulla buona scuola.
E’ sufficiente pensare che l’algoritmo non ha distinto nel reclutamento fra varie figure d’insegnanti (ad esempio insegnanti di scuola primaria e superiori, ITP e docenti laureati etc.) nonostante la legislazione scolastica puntualizzi sempre la differenza quasi a volere sottolineare una distinzione fra le due figure che effettivamente esiste se si pensa ai livelli retributivi e all’inquadramento giuridico.
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Per cui molti docenti per il fatto di avere un punteggio nella graduatorie più alto in una classe di concorso di livello inferiore si sono visti assunti in quella classe di concorso pur avendo la possibilità di esserlo in quella che avrebbero desiderato e addirittura in alcuni casi anche nella stessa prima provincia indicata all’atto della domanda.
Una situazione per la quale si sarebbe dovuto trovare un rimedio per quanto non sufficiente rispetto all’ingiustizia subita, consentendo la mobilità professionale subito ai neoassunti. Stando così le cose le possibilità di passaggio nel ruolo su cui verosimilmente essi avrebbero sperato sono destinate ad diventare sempre più ridotte, considerato che il prossimo anno andranno ad occupare i posti disponibili per la mobilità professionale i docenti che hanno superato il periodo di prova negli anni passati.
Cosicché i docenti in questione sono stati scavalcati da docenti con minore punteggi (quindi meno titoli ed esperienza) assunti quest’anno, si troveranno ad essere scavalcati per l’anno futuro dai docenti che hanno superato il periodo di prova ed ora, essendo loro preclusa la possibilità di partecipare al concorso, anche dai nuovi vincitori.
Insomma i sindacati firmatari dovrebbero dare delle risposte in merito, sempre che il dipartimento della funzione pubblica non decida di trattare anche queste ipotesi di norme contrattuali che se dovesse essere considerata definitivamente superata la legge 297/94, avrebbero aggiunto qualcosa che la legge 107/15 non prevede con le conseguenze che ne derivano.