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Mobilità professionale personale ATA: nel CCNL istruzione 2019/2021 nuove incongruenze

Con il nuovo CCNL 2019/2021 è stata reintrodotta la mobilità professionale tra le aree del personale ATA come novellate dal citato contratto.

Tale passaggio, per quanto concerne i requisiti, è regolato dall’allegato D del CCNL che di seguito si riporta:

“Passaggio da area dei collaboratori ad area degli operatori

Requisiti

a) attestato di qualifica professionale richiesto per l’accesso dall’esterno – ed almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area dei Collaboratori e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione

oppure

b) diploma di scuola secondaria di primo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area dei Collaboratori e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione

Passaggio da area degli operatori ad area degli assistenti amministrativi o tecnici

Requisiti

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o diverso titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area dei Collaboratori esperti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione

oppure

b) attestato di qualifica professionale che consente l’accesso all’area dei Collaboratori esperti ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area dei Collaboratori esperti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione

Passaggio da area degli assistenti a Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione

Requisiti

a) laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione

oppure

b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione.”

Ora, il primo rilievo che viene di fare è il seguente: nell’allegato D si parla di collaboratore esperto quando nell’articolato del contratto non v’è traccia di tale dicitura per nessuna delle aree. La dicitura di “collaboratore esperto” mi pare fosse presente nella bozza presentata dall’Aran per l’area degli operatori ma non compare nel CCNL nella versione sottoscritta. Quindi ciò fa pensare che prima della sottoscrizione non si sia provveduto alla correzione dell’all. D.

Il secondo rilievo, a mio giudizio ben più sostanziale, è il fatto che i titoli richiesti per il passaggio tra le aree sono in contraddizione con i titoli di accesso alle Aree stesse. Cerco di seguito di argomentare tale rilievo.

Per il passaggio dall’area dei collaboratori a quella degli operatori si richiede attestato di qualifica professionale e 5 anni di servizio o in alternativa licenza media e 10 anni di servizio. Ora mi chiedo perché tra i requisiti di accesso all’area degli operatori (per gli operatori scolastici e, curiosamente, non per gli operatori agrari) sia previsto attestato di qualifica di operatore dei servizi sociali o promozione al 4° anno di corso di istituto professionale per i servizi sociali mentre per la mobilità professionale sembra addirittura possa bastare la licenza media e pare, dalle lettura dell’allegato, che non sia sufficiente la promozione al 4° anno (quale logica?).

Per il passaggio poi dall’area degli operatori all’area degli assistenti, fermo restando quanto previsto dalla lett. a, risulta assolutamente incoerente la lett. b dove pare che per passare a fare l’assistente amministrativo o tecnico basta avere 10 anni di servizio e la qualifica di operatore dei servizi sociali o operatore agrario (vogliamo scherzare! che facciamo mandiamo un qualificato nei servizi sociali o un qualificato di un istituto professionale per l’agricoltura a fare l’assistente tecnico in un laboratorio meccanico o in un laboratorio enogastronomico o informatico o a fare l’assistente amministrativo (Evviva la qualificazione del personale mi verrebbe da dire!!)

Per il passaggio dall’area degli assistenti all’area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione poi sia nella lett. a che nella lett. b dell’All. D non si parla mai delle lauree triennali che invece costituiscono titolo di accesso all’Area (si veda l’All. A e allora chiedo ai firmatari quale logica sottenda quanto scritto nell’all. D dove sembra che il passaggio dall’area degli assistenti all’area dei Funzionari sia possibile, con anzianità diverse, o con laurea magistrale o con diploma di scuola secondaria di secondo grado ma non con la laurea triennale.

A mio modesto avviso tali incongruenze se non rimosse con interpretazioni autentiche o con modifiche saranno foriere di un contenzioso rilevante che, come ormai consuetudine in Italia visti i diversi avvisi che spesso contraddistinguono le pronunce giurisprudenziali nei differenti territori, genereranno ancora una volta non poche disparità tra il personale.

Con questo nuovo contratto abbiamo probabilmente aggiunto un ulteriore tassello di confusione ad una normativa scolastica, la nostra, che già non brillava certo per chiarezza e linearità.

Marco Parri

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