A volte, ai fini della mobilità, si fa confusione tra la denominazione di sezione associata ad una data scuola e succursale.
La differenza è netta ed è espressa chiaramente nell’art. 19 del CCNI sulla mobilità per l’anno scolastico 2014/2015.
Le sezioni associate, come espresso dal comma 1 del su citato art. 19, vanno considerate, ai fini dei movimenti, come scuole autonome. Pertanto i movimenti su tali sezioni vengono disposti soltanto se l’aspirante ne avrà fatta esplicita richiesta con apposita preferenza, tenendo sempre presente che il numero complessivo delle preferenze non deve essere superiore a 15.
Il docente titolare nella sede principale che annette una o più sedi associate, non gode di nessuna precedenza sulle sedi annesse alla sua sede di titolarità, ma partecipa come tutti gli altri aspiranti al trasferimento in suddette sedi.
La stessa cosa vale per chi è titolare in una sezione associata e vorrebbe trasferirsi nella sede principale.
Infatti il comma 2 dell’art. 19 del CCNI sulla mobilità del 26 febbraio 2014, spiega che i movimenti da sezioni associate, funzionanti in comuni diversi, alla sede principale o ad altri istituti della sede principale sono considerati a tutti gli effetti movimenti fra comuni diversi.
In una nota del contratto di mobilità è spiegato che sono da considerarsi sezioni associate tutte quelle site in comune diverso da quello della sede principale, nonché quelle associate, anche nell’ambito dello stesso comune, ad istituti di ordine e tipo diverso per effetto del dimensionamento.
Le suddette sezioni associate, sia site nello stesso comune dell’istituto principale che in comune diverso, sono caratterizzate come istituti autonomi sul bollettino ufficiale delle scuole.
Cosa diversa per la mobilità sono invece le succursali di una scuola.
Infatti il comma 3 dello stesso articolo spiega che le succursali funzionanti nello stesso comune vanno considerate, sempre ai fini dei movimenti, come parte integrante dell’istituto da cui dipendono e non risultano comprese negli elenchi ufficiali delle scuole.
I movimenti vengono, pertanto, disposti esclusivamente per l’istituto principale che annovera nei posti in organico anche quelli delle succursali.
La differenza tra sezioni associate e succursali è importante anche per la formulazione delle graduatorie interne d’Istituto, che dovranno essere redatte separatamente per quanto attiene le sezioni associate e unicamente, sempre che si tratti delle stesse classi di concorso, per quanto attiene le succursali. Quindi attenzione: quando si parla di mobilità il termine succursale non è affatto sinonimo di sezione associata, anzi la differenza è decisamente sostanziale.
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