Categorie: Mobilità

Mobilità: qual è l’ordine delle operazioni per i docenti?

Molto spesso, riguardo le fasi della mobilità dei docenti,  ci vengono rivolte delle domande del tipo: “Chi ha precedenza , nella sequenza delle operazioni di mobilità degli insegnanti, tra un docente DOP che chiede il passaggio di cattedra all’interno del Comune di titolarità e per esempio un docente con precedenza ex art.7 CCNI che chiede nella sua stessa classe di concorso di entrare all’interno della stessa provincia nello stesso Comune di titolarità della DOP su citata?”.
Oppure per fare l’esempio di un’altra domanda : “I docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999 che hanno chiesto, avendone titolo, di transitare in altra classe di concorso, precedono i trasferimenti dei docenti titolari di questa classe di concorso che si muovono da un Comune all’altro della provincia?”.
Per rispondere correttamente a domande del genere bisogna fare riferimento all’allegato C del CCNI mobilità 2014-2015, in cui è riportata chiaramente la sequenza ordinata delle operazioni nei  trasferimenti e nei passaggi di cattedra e di ruolo del personale docente ed educativo.
Bisogna ricordare che l’art.4 del contratto sulla mobilità indica le operazioni di mobilità territoriale e professionale collocandole in tre distinte fasi.
La prima fase riguarda i trasferimenti nell’ambito di uno stesso comune; la seconda fase riguarda i trasferimenti tra comuni della stessa provincia; la terza è ultima fase invece riguarda la mobilità professionale e la mobilità territoriale interprovinciale.
Ma quali sono le priorità all’interno di queste tre fasi? L’allegato C suddetto  elenca le operazioni in ordine di priorità. Scopriamo ad esempio che nella prima fase subito dopo trasferimenti a domanda, nell’ambito della scuola primaria, tra i posti dell’organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità, hanno precedenza assoluta, anche a prescindere dal comune o dalla provincia di provenienza il personale scolastico docente ed educativo non vedente e gli insegnanti emodializzati.
Da quest’anno ai sensi dell’art. 15 comma 9 del D.L. 104/2013 convertito in L. 8.11.2013 n. 128, entrano in prima fase, anche se come ultima operazione della prima fase, i trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999.
E i cosiddetti DOP (Dotazione organica provinciale), docenti che non hanno più una cattedra di titolarità perché in esubero, in quale fase e in quale ordine della sequenza si trovano? Ne abbiamo traccia nella seconda fase al punto F. Il movimento dei DOP viene allineato ai trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia. Prima dei DOP ci sono i trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre dell’organico sede che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda; di seguito ci sono i beneficiari delle precedenze ai sensi dell’art.7 CCNI mobilità punti III, V, VI , poi c’è chi è beneficiario di precedenza per avere insegnato nei penitenziari e nei corsi serali, ancora troviamo chi ha precedenza ai sensi art.7 CCNI mobilità punto VII.
La seconda fase chiude la sua sequenza con i trasferimenti, nelle tre tipologie di sostegno, dei docenti provenienti da posto comune ovvero da cattedre curricolari, senza distinzione tra fase comunale e fase intercomunale nell’ambito della provincia e i   trasferimenti d’ufficio dei docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso della precedenti operazioni. Infine si passa ai movimenti professionali, passaggi di cattedra e di ruolo e ai trasferimenti interprovinciali. Comunque è tutto scritto con estrema chiarezza nell’allegato C del contratto di mobilità 2014-2015.

Lucio Ficara

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