Confermate le nostre anticipazioni sul punteggio dei sei punti del ricongiungimento al coniuge, o ai figli e ai genitori per chi è separato o non è coniugato.
Infatti non sarà più possibile associare il codice sintetico del comune di residenza del coniuge per ottenere i sei punti di ricongiungimento, è quanto avevamo anticipato il 1° gennaio 2017 , scrivendo che non si sarebbero potuti più esprimere i codici meccanografici dei comuni, e che anche le modalità di ricongiungimento al coniuge nel dato comune o le precedenze riferibili ai comuni, sarebbero dovute essere modificate con norme sostitutive rispetto a quelle del passato.
Quindi adesso siamo in grado di potere spiegare in cosa consistono le modifiche riguardo il punteggio del ricongiungimento al coniuge ovvero ai genitori o figli per chi non è coniugato o separato legalmente.
{loadposition carta-docente}
Tale punteggio resta di sei punti e spetta “solo” per le scuole del comune se nella domanda si esprimono fino a cinque preferenze di scuola del comune di residenza del coniuge, oppure per l’ambito che comprende il comune del familiare, o ancora per tutti gli ambiti sub comunali dei grandi comuni metropolitani come per esempio Roma, Milano o Torino. Per tutte le altre possibili preferenze che si possono esprimere nella domanda di mobilità non vengono riconosciuti i sei punti di ricongiungimento.
Questo è quello che sarà scritto nella tabella dei punteggi delle esigenze di famiglia allegata alla prossima ipotesi di CCNI sulla mobilità 2017/2018.
Si prevede, come avevamo anticipato, che l’ipotesi di CCNI sulla mobilità 2017/2018 venga firmata con l’inizio della prossima settimana, tra il 24 o 25 gennaio.