Personale

Mobilità, rientro scuola di ex titolarità e trasferimento interprovinciale

Sulla mobilità 2018/2019, le cui domande possono essere presentate fino al 26 aprile 2018, ci vengono poste alcune domande da parte dei nostri lettori.

RIENTRO SCUOLA EX TITOLARITA’ CON PRECEDENZA E MOBILITA’ INTERPROVINCIALE

DOMANDA : “ Sono un docente titolare in una scuola A dell’ambito XX Sicilia, l’anno scorso sono stato dichiarato soprannumerario in una scuola B dello stesso ambito e mi sono trasferito a domanda condizionata nella scuola A. Quest’anno voglio trasferirmi in altra provincia, ma come estrema ratio, nel caso dovessi restare nell’attuale ambito vorrei rientrare nella scuola B dove ero l’anno scorso. Posso dare precedenza al trasferimento interprovinciale e in seconda istanza, nel caso non ci fosse possibilità per il trasferimento interprovinciale, godere della precedenza per il rientro nella scuola di ex titolarità? “.

RISPOSTA : “ Se si gode del diritto di precedenza al rientro nella scuola di precedente titolarità, precedenza riconosciuta ai sensi dell’art.13 comma 1 punto II del CCNI mobilità, ma allo stesso tempo si preferisce un trasferimento interprovinciale, la cosa è praticabile. In tal caso il docente, in fase di compilazione della domanda di trasferimento, dovrebbe mettere come prime preferenze, i codici delle scuole, degli ambiti e, se si desidera, anche il codice della provincia che interessa. Successivamente, sempre se non ha utilizzato tutte e 5 le preferenze di scuola (ricordiamo che nella domanda di mobilità 2018/2019 al massimo si possono esprimere 5 preferenze di scuola), il docente potrebbe inserire, come prima preferenza provinciale, il codice della scuola di ex titolarità per richiederne il rientro nell’ottennio dalla soprannumerarietà. Se il docente dovesse anteporre, in fase di preferenze provinciali, codici di altre scuole o di ambiti della medesima provincia, avrebbe perso, anche per gli anni futuri, il diritto di precedenza al rientro nella scuola B dell’ambito XX della Sicilia”.

DOMANDA : “Da quando sono entrato in ruolo, ovvero da quattro anni, insegno continuativamente nella stessa scuola. Quest’anno ho deciso di fare domanda di mobilità volontaria per trasferirmi in un’altra scuola dello stesso comune in cui sono titolare su scuola. Quanti punti mi spettano di continuità del servizio?”.

RISPOSTA : “ Bisogna ricordare che l’anno di prova non è un anno di titolarità e che l’anno in corso non è valutabile nella domanda di mobilità ai fini dell’anzianità di servizio e della relativa continuità. Poiché la continuità del servizio è valutabile 6 punti (entro il quinquennio due punti per ogni anno scolastico) solo per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica, è necessario osservare che, nel caso specifico, eliminando dal conteggio l’anno di prova (che non è anno di titolarità) e l’anno in corso che non è valutabile, il docente non ha raggiunto i tre anni di servizio continuativo per avere garantito il minimo di 6 punti per la continuità di chi produce domanda di mobilità territoriale volontaria”.

Lucio Ficara

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