Mentre i sindacati chiedono con urgenza un incontro con il ministro dell’istruzione Stefania Giannini per tentare di convincerla a rinviare di un anno l’applicazione della legge 107/2015 in tema di mobilità dei docenti, al Miur si lavora alacremente proprio per metterne a punto il regolamento.
Il responsabile del Miur, però, non ha alcuna intenzione di rinviare di un anno la nuova mobilità introdotta dai commi 73 e 108 della legge 107/2015 e, dunque, i margini per trovare un accordo tra Ministero e sindacati sono ridottissimi ed è possibile, addirittura, che salti la contrattazione.
Quella della mobilità dei docenti è una macchina organizzativa molto complessa, che consentirà a circa 200mila insegnanti di trasferirsi di scuola, eventualmente consentirà anche di cambiare ordine o grado di scuola e più semplicemente di cambiare classe di concorso di insegnamento.
Ma quali sono le principali novità che saranno contenute nella nuova normativa? Per la composizione degli ambiti territoriali si è deciso di formare 360 ambiti territoriali a livello nazionale da distribuire alle varie regioni sulla base della popolazione studentesca e della particolare composizione delle aree geografiche.
In buona sostanza si passerà dagli attuali 759 distretti scolastici a 360 ambiti territoriali, raddoppiando di fatto l’estensione chilometrica degli attuali distretti scolastici.
Con la prossima mobilità, quindi, chi farà domanda di trasferimento volontaria e chi essendo soprannumerario sarà trasferito d’ufficio, si potrà spostare solo tra ambiti territoriali.
Infatti, nel comma 73 della legge 107/2015 si legge che dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali, ma non spiega, visto la macro estensione degli ambiti, come si procederà al trasferimento tra scuole all’interno dello stesso ambito. Pare che il docente che sia titolare in un ambito sia già di diritto inserito per la mobilità, mentre è chiaro che chi entra in un ambito perde per sempre la titolarità in una scuola.
A fronte di coloro che perderanno la titolarità nella scuola, a causa delle norme inserite nella legge 107, vi sono, invece, docenti, come i neoassunti in ruolo con la fase 0 e A, che riceveranno la titolarità in una scuola della provincia in cui sono entrati in ruolo.
Successivamente alla sistemazione dei neoimmessi in ruolo della fase 0 e A, c’è la mobilità per i neoassunti fase B e C da GM che si muoveranno tra ambiti della stessa provincia in cui sono stati immessi in ruolo e i neoassunti fase B e C da GaE che invece si muoveranno tra ambiti territoriali di tutta Italia.
Questi ultimi potranno scegliere liberamente l’ordine degli ambiti, mettendo, ad esempio, come prima preferenza l’ambito n. 304 di Reggio Calabria e come secondo l’ambito n. 15 di Varese, senza seguire ordini provinciali o regionali ma scegliendo liberamente.
Grosse novità saranno contenute anche nel calcolo della valutazione del punteggio per la mobilità tra ambiti territoriali e per le graduatorie interne d’istituto al fine di individuare i docenti soprannumerari.
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